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Sentenza

Sentenza del 21/03/2018 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Tributi locali - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) - Parte variabile della tariffa - Svolgimento di attività produttiva di imballaggi terziari trattabili solo mediante operatori autorizzati - Non debenza del tributo -Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso TARI sostenendo che nei magazzini venivano prodotti principalmente imballaggi terziari, qualificabili come rifiuti speciali il cui trattamento poteva essere effettuato esclusivamente da operatori autorizzati e sottratto alla privativa comunale. Ha quindi contestato l'assoggettamento alla parte variabile della tariffa, riconoscendo invece la debenza della parte fissa e della tassa relativa agli uffici e agli altri locali produttivi di rifiuti urbani. Ha inoltre contestato la formazione di un giudicato esterno derivante da precedenti annualità.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello della contribuente limitatamente alla parte variabile della tariffa e ha annullato in parte l'avviso TARI 2015. Ha ritenuto dovuta la parte fissa, collegata alla mera detenzione degli immobili e alla potenzialità di produzione dei rifiuti, ma non la parte variabile, poiché l'attività di logistica integrata per conto terzi implica, in base alla sua natura, la produzione prevalente di imballaggi terziari destinati alla movimentazione e al trasporto. È stata disapplicata la disciplina regolamentare comunale incompatibile con l'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013. È stata esclusa l'efficacia automatica del giudicato formatosi su altre annualità, poiché il giudicato tributario relativo a un periodo d'imposta non si estende generalizzatamente a periodi diversi. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, commi 1 e 2

    La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; non sono soggetti alla tassa i locali o le aree che non possono produrre rifiuti per la natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

    La detenzione di immobili comporta, in linea generale, l'assoggettamento alla tassa, salvo prova dell'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti o della specifica destinazione dei locali. Nel caso esaminato, la norma è stata ritenuta compatibile con la debenza della parte fissa della tariffa.

  • Legge n. 147/2013, art. 1, comma 649

    Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti i relativi produttori.

    La produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non gestibili dal servizio pubblico esclude l'applicazione della componente variabile riferita ai rifiuti urbani, pur non eliminando necessariamente la parte fissa collegata alla disponibilità dell'immobile.

  • Codice civile, art. 2909

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato può estendersi a periodi d'imposta diversi solo per qualificazioni giuridiche o elementi preliminari dotati di stabile efficacia nel tempo; non si estende automaticamente alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove relative a una diversa annualità.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    La normativa processuale tributaria disciplina, tra l'altro, i termini di costituzione e di deposito degli atti delle parti; nel caso concreto la contribuente aveva contestato la tardività delle controdeduzioni comunali, ma la decisione è stata definita principalmente sulla debenza della componente variabile.

Massime di principio

  • Per le attività di logistica integrata svolte per conto terzi, la produzione prevalente di imballaggi terziari può essere riconosciuta in base alla natura stessa dell'attività, senza richiedere necessariamente la prova della produzione di imballaggi primari o secondari.
  • Quando vengono prodotti prevalentemente rifiuti speciali gestiti direttamente dal produttore tramite operatori autorizzati, la componente variabile della TARI o della TARSU non è dovuta, perché manca la fruizione del servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani.
  • L'esclusione della componente variabile non comporta automaticamente l'esenzione totale: la parte fissa può restare dovuta in quanto collegata alla detenzione dell'immobile e alla potenzialità astratta di produzione dei rifiuti.
  • Un regolamento comunale non può assimilare indiscriminatamente agli urbani rifiuti speciali, come gli imballaggi terziari, in contrasto con la disciplina legislativa; in tal caso il giudice può disapplicare la disposizione regolamentare illegittima.
  • Una sentenza relativa a una specifica annualità tributaria non forma automaticamente giudicato vincolante per altre annualità, salvo che riguardi qualificazioni giuridiche o presupposti durevoli e non semplici valutazioni fattuali o probatorie.

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