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Sentenza

Sentenza n. 6530/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento dei seguenti atti: A) il decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, datato 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 settembre 2022; B) il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 ottobre 2022; C) l’atto di “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”, raggiunta in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il 28 settembre 2022; D) l’Accordo rep. atti n. -OMISSIS- del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell’art. 9-ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016- 2017 e 2018”; E) quatenus opus, la circolare del Ministero della salute e del M.E.F. datata 26 febbraio 2020, prot. n. -OMISSIS-; F) la determinazione n. -OMISSIS- del 28.11.2022, a firma dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna, atto conseguenziale ai provvedimenti sopra gravate ed avente ad oggetto “Articolo 9-ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; G) l’Allegato A) alla determinazione n. -OMISSIS- del 28.11.2022, recante “Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; H) l’Allegato B) alla determinazione n. -OMISSIS- del 28.11.2022, recante modalità di versamento della quota di riparto imputata; I) la nota a firma del Direttore generale dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna prot. n. -OMISSIS- del 29.11.2022, con la quale è stata comunicata ai fornitori di dispositivi medici l’intervenuta pubblicazione degli atti sopra indicati ed indicate le modalità ed i tempi di versamento delle somme loro imputate; K) ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale;

Giustizia amministrativa202302928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, né le questioni di legittimità costituzionale o euro-unitaria prospettate. A seguito della dichiarazione della ricorrente, depositata il 16 marzo 2026, di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità del caso.

TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, intesa e accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale, determinazione della Regione Sardegna e relativi allegati, nonché nota di comunicazione, concernenti il ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, con imputazione alla ricorrente di € 69.550,78

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali attuativi del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa sanitaria per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e del principio tempus regis actum; travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale; illegittimità costituzionale della disciplina legislativa posta a fondamento del payback, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost., con disposizioni del TFUE, con l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; illegittimità derivata della determinazione regionale per invalidità dei decreti e delle linee guida ministeriali; nonché vizi propri della determinazione regionale, inclusi travisamento, contraddittorietà e carenza di istruttoria. Era stata inoltre formulata un'istanza istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la disciplina legislativa posta a fondamento del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, oggetto di impugnazione; la sentenza non ne esamina il merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 18, comma 1, d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    È indicato come disposizione modificativa della disciplina del ripiano per gli anni 2015-2018; la sentenza non ne valuta la legittimità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio; la decisione dichiara l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla decisione in camera di consiglio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria in modalità telematica.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito e delle questioni subordinate prospettate.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice, che può compensarle in ragione della particolarità del caso.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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