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Sentenza

Sentenza n. 1260/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: mancato o ritenuto incompleto riscontro alle istanze di accesso documentale del 29 agosto e del 28 settembre 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni destinatarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ostensione di documenti alle due amministrazioni intimate. Nel corso del giudizio ha riferito di riscontri parziali da parte del Comune e di un riscontro della Città metropolitana, contestandone il contenuto, nonché ha presentato una nuova istanza di accesso. Successivamente ha dato atto della trasmissione di documentazione da parte della Città metropolitana, chiedendo la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale amministrazione e insistendo per l’accoglimento nei confronti del Comune. Il ricorrente aveva trasmesso il ricorso alle amministrazioni mediante invio diretto dalla propria casella PEC, senza avvalersi di un soggetto abilitato alla notificazione e senza una valida relazione di notificazione. Dopo l’avviso di possibile inammissibilità, il TAR gli aveva ordinato di notificare il ricorso al Comune; tale adempimento è stato eseguito nei confronti del Comune tramite ufficiale giudiziario. Con successive memorie il ricorrente ha inoltre formulato richieste di produzione documentale e di risarcimento del danno, senza previa notificazione alle controparti. La Città metropolitana ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per inesistenza della notificazione originaria alle amministrazioni intimate. La facoltà di difesa personale prevista per il giudizio in materia di accesso non esonera dal rispetto delle regole sulle notificazioni. L’invio diretto di una PEC da parte della stessa parte ricorrente non costituisce notificazione di un atto giudiziario, perché manca un soggetto qualificato abilitato alla notificazione e, inoltre, la relazione di notificazione e gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina speciale. Il vizio è qualificato come inesistenza, non come nullità: pertanto non è sanabile mediante rinnovazione, neppure per effetto della costituzione della Città metropolitana, né rilevano la successiva notificazione al Comune eseguita in forza dell’ordinanza istruttoria o la costituzione dell’amministrazione destinataria. L’inesistenza della notificazione nei confronti di una parte necessaria comporta l’inammissibilità del ricorso. Sono state dichiarate inammissibili anche le ulteriori domande introdotte con memorie non notificate, in quanto assimilabili a domande formulate mediante motivi aggiunti. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, considerato il carattere processuale della decisione e il fatto che la Città metropolitana non aveva eccepito l’inammissibilità; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Comune non costituito. È stata respinta la domanda di condanna per responsabilità aggravata, non risultando dolo o colpa grave del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 23 c.p.a.

    La facoltà della parte di stare in giudizio personalmente nel rito sull’accesso non esclude l’obbligo di rispettare le norme processuali sulle notificazioni.

  • art. 39, comma 2, c.p.a.

    Le notificazioni nel processo amministrativo sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali sulle notificazioni degli atti giudiziari civili.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La notificazione del ricorso deve raggiungere le controparti necessarie, tra cui l’amministrazione resistente e almeno un controinteressato, ove esistente.

  • art. 43 c.p.a.

    Le domande introdotte mediante motivi aggiunti devono essere previamente notificate alle controparti; le domande formulate con memorie non notificate sono inammissibili.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La rinnovazione è prevista per la notifica nulla, ma non è applicabile alla notificazione inesistente.

  • art. 137, commi 1, 2 e 6, c.p.c.

    Esse consistono nella “consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi”.

    La notificazione è attività tipizzata, normalmente compiuta dall’ufficiale giudiziario o, nei casi e modi previsti dalla legge, dall’avvocato abilitato.

  • art. 148 c.p.c.

    La relazione di notificazione documenta le attività compiute e il relativo esito, concorrendo a garantire la certezza pubblica della notificazione.

  • art. 149-bis c.p.c.

    La notificazione a mezzo PEC può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario secondo le modalità previste dalla legge e deve essere accompagnata dalla relativa relazione.

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    L’avvocato può notificare atti processuali a mezzo PEC soltanto nei casi e secondo le modalità previste dalla disciplina speciale, inclusa la redazione della relazione di notificazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata richiede dolo o colpa grave; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ravvisati.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo in materia di accesso, la facoltà della parte di stare in giudizio personalmente non consente di notificare autonomamente il ricorso mediante un semplice invio dalla propria PEC: la notificazione deve essere eseguita da un soggetto qualificato secondo le modalità previste dalla legge.
  • L’invio diretto di un ricorso tramite PEC da parte di un soggetto non abilitato alla notificazione costituisce notificazione inesistente quando mancano gli elementi costitutivi essenziali dell’atto di notifica, tra cui l’attività di trasmissione compiuta da un soggetto qualificato e la prescritta relazione di notificazione.
  • La notificazione inesistente si distingue dalla notificazione nulla perché è del tutto estranea alla fattispecie legale della notificazione; conseguentemente non può essere sanata mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., né per effetto della costituzione della parte destinataria.
  • L’inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di una parte necessaria del giudizio amministrativo comporta l’inammissibilità del ricorso, anche se una successiva notificazione sia stata eseguita in corso di causa e anche se una delle amministrazioni intimate si sia costituita.
  • Le domande nuove introdotte mediante memorie, se non previamente notificate alle controparti secondo la disciplina dei motivi aggiunti, sono inammissibili.
  • La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. non può essere pronunciata in assenza della prova che la parte abbia agito con dolo o colpa grave.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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