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Sentenza

Sentenza del 08/03/2018 n. 986 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego di disapplicazione disciplina delle società di comodo - Impugnabilità - Sussiste - Interesse ad agire - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego dell'istanza con cui chiedeva la disapplicazione del regime fiscale previsto per le società non operative o di comodo dall'art. 30 della legge n. 724/1994. La questione riguardava, in particolare, l'impugnabilità autonoma di tale diniego, anche se non espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, e la sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente.

La decisione

La sentenza riconosce che il diniego di disapplicazione è autonomamente impugnabile, sebbene l'impugnazione sia facoltativa e non necessariamente obbligatoria. L'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 deve infatti essere interpretato estensivamente, includendo gli atti che rendono nota al contribuente una pretesa tributaria sufficientemente individuata e fanno sorgere un interesse concreto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a ottenere chiarimenti sulla propria posizione fiscale. La decisione conferma l'orientamento prevalente della Corte di cassazione, richiamando le sentenze nn. 8663/2011, 5843/2012, 20394/2012, 17010/2012 e 11929/2014.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Elenco degli atti impugnabili nel processo tributario

    L'elenco degli atti impugnabili non è tassativo in senso rigido, ma può essere interpretato estensivamente. Sono impugnabili anche atti non espressamente tipizzati quando manifestano una pretesa tributaria concreta e individuata.

  • Art. 100 c.p.c.

    Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

    Il contribuente ha interesse ad agire quando l'atto dell'Amministrazione determina una situazione di obiettiva incertezza o rende concreta una pretesa fiscale, anche prima dell'emissione di un successivo atto impositivo.

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    Disciplina delle società non operative o di comodo

    Il diniego dell'istanza di disapplicazione del regime delle società di comodo costituisce un atto autonomamente impugnabile, secondo l'orientamento prevalente della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un atto può essere impugnabile anche se non è espressamente elencato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, quando comunica una pretesa fiscale concreta e sufficientemente determinata.
  • Il diniego di un'istanza di disapplicazione di una disciplina fiscale può essere impugnato autonomamente, senza dover necessariamente attendere un successivo avviso di accertamento.
  • L'impugnazione di atti non tipizzati è generalmente facoltativa: il contribuente può contestarli subito per eliminare l'incertezza sulla propria posizione, oppure attendere il successivo atto impositivo e contestare in quella sede anche i presupposti del diniego.
  • L'interesse ad agire sussiste quando il provvedimento dell'Amministrazione produce un effetto concreto sulla posizione fiscale del contribuente e rende attuale il rischio di applicazione di maggiori imposte o di un regime sfavorevole.

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