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Sentenza

Sentenza del 23/06/2017 n. 15676 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il proprio appello, ritenendo invalida e tardiva la notificazione eseguita presso la sede della società anziché presso i procuratori costituiti e domiciliatari. Ha dedotto la violazione degli artt. 156, 160 e 330 c.p.c., sostenendo che, anche qualora la notificazione fosse stata nulla, la costituzione della società nel giudizio avrebbe sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che, nel processo tributario, il luogo di notificazione dell'appello è disciplinato in via speciale dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, e non dall'art. 330 c.p.c. La notificazione presso la sede della società, invece che presso il domicilio eletto, era nulla ma non inesistente. Tale nullità è stata sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della società, anche se effettuata al solo fine di eccepire il vizio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame del merito e la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La notifica può essere eseguita "nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio" soltanto in mancanza di elezione di domicilio.

    Nel processo tributario questa norma disciplina specificamente il luogo di notificazione dell'appello e prevale sull'art. 330 c.p.c. Se la parte ha eletto domicilio, la notificazione deve essere eseguita presso tale domicilio; tuttavia, l'errata individuazione del luogo determina normalmente nullità, non inesistenza.

  • Artt. 156 e 160 c.p.c.

    I vizi della notificazione che non ne compromettono gli elementi essenziali comportano nullità e possono essere sanati dal raggiungimento dello scopo, in particolare mediante la costituzione della parte destinataria.

  • Art. 291 c.p.c.

    La notificazione nulla può essere rinnovata spontaneamente dalla parte o su ordine del giudice; la rinnovazione consente di regolarizzare il procedimento notificatorio.

  • Art. 330 c.p.c.

    La norma generale sulla notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non trova applicazione prioritaria quando il processo tributario è regolato dalla disciplina speciale dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, per notificare un appello occorre applicare anzitutto la disciplina speciale del D.Lgs. n. 546/1992, verificando il domicilio eletto dalla parte nel giudizio di primo grado.
  • La notificazione eseguita in un luogo errato è normalmente affetta da nullità e non da inesistenza, anche quando il luogo non abbia un collegamento effettivo con il destinatario.
  • La nullità della notificazione può essere sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte destinataria, persino se questa si costituisce esclusivamente per eccepire il vizio.
  • Una notificazione viziata non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: occorre verificare se il destinatario abbia comunque ricevuto conoscenza dell'atto e abbia potuto difendersi.
  • Se la nullità non è sanata dalla costituzione, il giudice può disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., invece di dichiarare immediatamente inammissibile l'impugnazione.

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