Sentenza del 14/01/2021 n. 111 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA - Consorzi - Obbligo contributivo - Onere della prova in capo al consorziato - Oggetto - Sussistenza - Mancata previsione delle opere nel piano generale di bonifica - Piano di classifica - Sufficienza - Onere della prova Consorzio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di pagamento relativo alla quota fissa per irrigazione 2008 (contributo consortile cod. 750) per presunto difetto di motivazione dell'atto. Il Consorzio ha sostenuto che l'avviso poteva riferirsi per relationem al Piano di classifica pubblico e che non sussisteva obbligo di allegare dettagli contabili nell'avviso. Il contribuente aveva invece contestato la motivazione, l'inesistenza/invalidità del piano di classifica (richiamando la L.R. n. 8/2005) e la mancanza della prova che le opere fossero eseguite e avessero recato beneficio al suo fondo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Consorzio, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo l'avviso di pagamento n. 9002010012444272. La CTR ha ritenuto che la cartella fosse sufficientemente motivata perché il contribuente aveva piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione (il Piano di classifica pubblicato) e che, una volta approvato e pubblicato il piano, sussiste la presunzione che i fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza abbiano tratto benefici; pertanto l'onere di provare l'assenza di beneficio grava sul contribuente. Spese compensate.
Norme richiamate
R.D. 13/02/1933, n. 215
Stabilisce che i contributi dei proprietari per esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi e che i proprietari compresi nel comprensorio sono tenuti a contribuire per il beneficio ricevuto.
Codice Civile
Art. 860 c.c.: obbligo dei proprietari nel comprensorio di contribuire in ragione del beneficio ricevuto. Art. 2697 c.c.: principio generale sull'onere della prova; la CTR però applica la presunzione di beneficio una volta approvato e pubblicato il piano di classifica, spostando l'onere probatorio sul contribuente che voglia dimostrare l'assenza del vantaggio.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Stabilisce il principio di motivazione degli atti amministrativi. La CTR rileva tuttavia che la cartella esattoriale è valida quando il contribuente abbia piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e che la motivazione può avvenire anche per relationem se l'atto cui si fa rinvio è conoscibile o pubblicato.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Prevede l'obbligo di allegare gli atti richiamati. La CTR interpreta la norma non in senso puramente formalistico: l'allegazione non è necessaria se l'atto richiamato è già conoscibile o pubblicato e nella cartella sono indicati gli estremi di notificazione o pubblicazione.
Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 1148 del 18.6.2013
pubblicata sul BURP n. 94 del 10.07.2013
Approvazione e pubblicazione del Piano di classifica, che la CTR considera atto definitivo e conoscibile ai fini contributivi e idoneo a costituire la base per la determinazione e motivazione del contributo consortile.
Legge Regionale n. 8/2005 (Puglia)
Richiamata dal contribuente per sostenere l'inadeguatezza dei piani precedenti e l'obbligo di riformularli; la CTR ritiene irrilevante la contestazione generale se non è stata provata/impugnata specificamente la legittimità del piano vigente, che invece risulta approvato e pubblicato.
Giurisprudenza (Cass. SS.UU. 14/05/2010, n. 11722 e altre pronunce)
Cass. n. 2117/2014; Cass. n. 15580/2017; Cass. ord. n. 9511/2018; ecc.
Principio consolidato secondo cui la nullità della cartella per difetto di motivazione non può essere dichiarata se il contribuente ha dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione; ammessa la motivazione per relationem quando l'atto richiamato sia conoscibile o pubblicato.
Massime di principio
- Una cartella esattoriale non è automaticamente nulla per difetto di motivazione se il contribuente dimostra di avere già piena conoscenza degli atti e dei presupposti che giustificano l'imposizione.
- La motivazione della pretesa tributaria può essere effettuata per relationem: non è sempre necessario allegare all'avviso l'intero atto cui si fa rinvio se quest'ultimo è stato previamente pubblicato o notificato e nella cartella sono indicati gli estremi di pubblicazione/notificazione.
- L'approvazione e la pubblicazione del Piano di classifica costituiscono base idonea per la determinazione del contributo consortile e, salvo impugnazione specifica e fondata del piano, si presuppone che i fondi inclusi nel perimetro abbiano tratto beneficio dalle opere.
- Una volta accertata l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e la regolare approvazione del piano, l'onere di provare l'assenza di un effettivo vantaggio grava sul contribuente (inversione dell'onere della prova).
- Se il contribuente contesta l'esecuzione delle opere, la spesa sostenuta o l'effettivo beneficio, deve proporre contestazioni specifiche e fornire prove concrete: mere affermazioni generiche o richiamo a precedenti invalidazioni non sostituiscono l'onere probatorio in sede civile/tributaria.
- La possibile invalidità o inefficacia di precedenti piani per effetti di norme regionali richiede che il contribuente sollevi e provi tale invalidità in giudizio; in assenza di tale prova il piano pubblicato resta efficace ai fini contributivi.
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