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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 2612 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso tributario relativo a un avviso di accertamento IVA per l'anno 1996. Il ricorso era stato sottoscritto personalmente dalla parte, senza la firma di un difensore abilitato e senza autenticazione della procura alle liti. Secondo i ricorrenti, il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per regolarizzare la posizione e munirsi di assistenza tecnica, invece di dichiarare immediatamente l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo manifestamente fondato. Ha stabilito che, nelle controversie tributarie di valore superiore alla soglia prevista dalla legge, quando la parte privata agisce senza assistenza tecnica o senza una procura valida, il giudice deve ordinare alla parte di munirsi di un difensore abilitato e può dichiarare l'inammissibilità solo se l'ordine non viene eseguito. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 12 e 18

    Nel processo tributario il giudice chiamato a conoscere di una controversia di valore superiore a L. cinque milioni, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, è tenuto a disporre che l'attore parte privata che sia in giudizio senza assistenza tecnica si munisca di essa.

    Per le controversie tributarie oltre la soglia di valore prevista, l'assistenza tecnica è necessaria, ma la sua mancanza non comporta automaticamente l'inammissibilità: il giudice deve prima assegnare alla parte un termine per regolarizzare la propria posizione.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    La disposizione è richiamata in relazione alla sospensione del procedimento, senza incidere sul principio decisivo applicato dalla Corte in materia di assistenza tecnica e regolarizzazione del ricorso.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Ha costituito il riferimento processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sul processo tributario e la nullità del procedimento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'assistenza tecnica è obbligatoria in ragione del valore della controversia, la mancanza del difensore o della procura non determina di regola un'inammissibilità immediata.
  • Il giudice deve consentire alla parte privata di regolarizzare la propria posizione, conferendo incarico a un difensore abilitato entro un termine assegnato.
  • L'inammissibilità può essere dichiarata solo se la parte non esegue l'ordine di regolarizzazione impartito dal giudice.
  • Il principio vale anche quando esiste un rapporto di patrocinio, ma questo non si è formalizzato correttamente mediante il conferimento o l'autenticazione della procura alle liti.
  • La parte deve comunque attivarsi tempestivamente per rispettare l'ordine del giudice; la possibilità di regolarizzazione non equivale a una sanatoria automatica e illimitata.

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