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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34372/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2007, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogava sanzioni. L'accertamento era fondato sulla ritenuta inesistenza oggettiva di operazioni relative a due macchinari: secondo l'Ufficio, i beni sarebbero stati fatturati in una catena commerciale non genuina, poi concessi in leasing alla contribuente, ma non rinvenuti presso la sede aziendale durante l'accesso. In appello la CTR aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo sufficiente il quadro indiziario dell'inesistenza delle operazioni e non provata dal contribuente la realtà dei fatti. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR valutato documenti e prove da essa prodotti (DDT, verbali di consegna, collaudi, fotografie, pagamento dei canoni, regolare contabilità); (2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Amministrazione provare l'inesistenza delle operazioni e che tale prova non fosse stata fornita; (3) insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la sentenza spiegato in modo analitico perché la prova contraria fosse insufficiente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e comunque privo di una decisiva allegazione di fatti storici omessi; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, una volta che l'Amministrazione dimostri anche per presunzioni l'oggettiva inesistenza delle operazioni e la natura fittizia del fornitore, incombe al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni, prova che non può essere fornita solo con fatture, scritture contabili regolari o mezzi di pagamento; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché il vizio di motivazione deducibile in cassazione è ormai solo quello di omesso esame di un fatto decisivo, mentre qui la motivazione della CTR, pur sintetica, era logicamente comprensibile. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente la revisione della valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme al vizio motivazionale; la Corte esclude che la doglianza consenta il riesame del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato ai fini del vizio di motivazione; la Corte reputa sufficiente una motivazione sintetica ma non mancante o incomprensibile.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta provata dall'Amministrazione l'oggettiva inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni, il contribuente deve dimostrarne l'effettiva esistenza.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall'Amministrazione per provare l'inesistenza delle operazioni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente e implicitamente confermato dalla Corte quanto all'idoneità degli indizi a fondare la prova presuntiva dell'inesistenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali su operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni semplici, purché il quadro indiziario sia idoneo a far ritenere fittizia l'operazione.
  • Quando l'Ufficio dimostri l'oggettiva inesistenza delle operazioni o la natura di mera cartiera del fornitore, spetta al contribuente provare l'effettiva realtà delle operazioni e la genuinità della catena negoziale.
  • La prova contraria del contribuente non può dirsi raggiunta solo mediante fatture, regolarità formale della contabilità o tracciabilità dei pagamenti, elementi che possono essere utilizzati anche per rendere apparente un'operazione fittizia.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o del materiale istruttorio; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi probatori.
  • Una motivazione sintetica della sentenza di merito è sufficiente se rende comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; il vizio deducibile in cassazione sussiste solo in caso di motivazione mancante o assolutamente incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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