Sentenza n. 14344/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del 31.05.2022, notificato in data 29.11.2022, con cui il veniva rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, presentata in data 09.02.2018 con numero identificativo -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, deducendo eccesso di potere, difetto e incompletezza dell’istruttoria, violazione degli artt. 2 e 3 e dell’art. 21-septies l. 241/1990, difetto assoluto di motivazione, malgoverno e sviamento. Il diniego faceva riferimento a elementi informativi ritenuti indicativi della non piena affidabilità dell’interessato, inizialmente non specificati nel provvedimento. A seguito di ordinanza istruttoria, l’Amministrazione ha prodotto in forma riservata gli elementi posti a fondamento della decisione: due episodi, anteriori al 2010, nei quali il ricorrente avrebbe richiesto che il volto della moglie, coperto da niqab, fosse scoperto soltanto alla presenza di personale femminile, durante un controllo di polizia e nell’identificazione per il rilascio del permesso di soggiorno. Da tali episodi l’Amministrazione aveva desunto un marcato integralismo religioso, incompatibile con l’inserimento nella comunità nazionale. Il ricorrente ha evidenziato il carattere isolato e remoto degli episodi, il loro collegamento alla fase iniziale di ingresso della moglie in Italia, la successiva evoluzione del nucleo familiare e delle condotte di vita, la presenza in Italia sin dal 2003, il matrimonio, la nascita di tre figli minori in Italia, la loro frequenza scolastica e il pieno radicamento sociale e lavorativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame della posizione del richiedente. Ha ribadito che la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e che la concessione della cittadinanza è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa, volta a valutare l’inserimento stabile dello straniero nella comunità nazionale, le sue condizioni lavorative, economiche e familiari e l’affidabilità della condotta. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata attraverso una valutazione concreta, attuale e complessiva degli elementi rilevanti. Nel caso concreto, i due episodi erano isolati, risalenti di oltre dieci anni rispetto al provvedimento, riconducibili alla fase iniziale dell’ingresso della moglie in Italia e superati dall’evoluzione successiva della situazione familiare e personale. Il provvedimento non dava conto di un’effettiva e puntuale ponderazione dei legami familiari, dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, né dell’evoluzione delle condotte sue e della moglie. Mancava inoltre un adeguato bilanciamento tra gli episodi sospetti e la complessiva situazione personale, familiare, economica e sociale dell’interessato. Il giudizio di non coincidenza tra l’interesse del richiedente e quello pubblico all’acquisizione di un nuovo cittadino risultava pertanto carente di istruttoria e motivazione. Il riesame dovrà considerare la risalenza e l’eventuale anacronismo degli episodi, l’evoluzione del nucleo familiare e delle condotte di vita, l’ampiezza dei legami familiari e l’effettivo inserimento sociale e lavorativo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
«può» essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione presuppone una valutazione ampiamente discrezionale dell’inserimento nella comunità nazionale e dell’affidabilità del richiedente.
art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993
Il requisito reddituale deve essere mantenuto fino al momento del giuramento.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro della legittimità dell’azione amministrativa; la decisione valorizza la necessità di una compiuta istruttoria e di una valutazione effettiva degli elementi rilevanti.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego deve consentire di comprendere le ragioni della valutazione negativa e deve dar conto della ponderazione degli elementi favorevoli e sfavorevoli relativi all’inserimento del richiedente.
art. 21-septies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente; il giudice ha accolto il ricorso sulla base delle carenze di istruttoria e motivazione, senza qualificare espressamente il provvedimento come nullo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa: il decorso del periodo minimo di residenza consente di presentare la domanda, ma non fonda un diritto automatico alla concessione.
- Nel valutare la concessione della cittadinanza, l’Amministrazione deve considerare complessivamente e attualmente le condizioni personali, familiari, economiche, lavorative e sociali del richiedente, nonché la sua affidabilità e le prospettive di stabile inserimento nella comunità nazionale.
- Episodi isolati e risalenti possono essere valutati dall’Amministrazione, ma il loro peso deve essere rapportato al tempo trascorso, al contesto nel quale si sono verificati e all’evoluzione successiva della condotta e della situazione familiare e sociale dell’interessato.
- Il diniego di cittadinanza è illegittimo quando fonda il giudizio negativo su fatti remoti senza esplicitare una puntuale ponderazione degli stessi con gli elementi favorevoli sopravvenuti, quali il radicamento familiare, l’inserimento lavorativo e la stabile integrazione sociale.
- L’esercizio della discrezionalità in materia di cittadinanza richiede una motivazione che renda comprensibile il bilanciamento tra l’interesse pubblico all’acquisizione di un nuovo componente della comunità nazionale e la complessiva situazione personale del richiedente.
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