Sentenza del 06/07/2017 n. 2332 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMU - ESENZIONE - Ente Ecclesiastico - Onlus -Attività didattica retribuita in immobile concesso in comodato gratuito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune sosteneva che l'esenzione IMU non potesse applicarsi perché l'attività didattica, svolta da soggetti diversi dall'ente ecclesiastico proprietario e finanziata mediante il pagamento di rette, avrebbe avuto natura commerciale. Secondo il Comune, inoltre, mancava la prova che gli enti comodatari fossero strumentali o appartenessero alla struttura dell'ente ecclesiastico. La Commissione ha invece ritenuto che il comodato gratuito a enti non commerciali, collegati funzionalmente al proprietario e impegnati in attività didattiche tutelate, non escludesse l'esenzione. Il pagamento delle rette è stato considerato una contribuzione ai costi di funzionamento dell'attività educativa, non sufficiente a trasformarla in attività commerciale.
La decisione
L'appello del Comune di Bari è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata. È stata riconosciuta l'esenzione IMU prevista per gli immobili destinati ad attività meritevoli, poiché l'immobile era concesso in comodato gratuito a una ONLUS non commerciale, appartenente alla medesima struttura o comunque legata da un vincolo di strumentalità all'ente ecclesiastico, per lo svolgimento di attività scolastica. Le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992
Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o culto
L'esenzione può spettare anche quando l'immobile di proprietà dell'ente ecclesiastico è concesso in comodato gratuito a un altro ente non commerciale collegato e strumentale, purché l'immobile sia effettivamente destinato allo svolgimento di una delle attività agevolate. Il pagamento di rette o contributi non determina automaticamente la natura commerciale dell'attività.
Art. 2 della Costituzione
Riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e dei doveri di solidarietà sociale
L'attività scolastica è stata considerata espressione di interessi costituzionalmente protetti, tra cui l'inclusione sociale e la formazione della persona.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 25508/2015
La Cassazione ha ritenuto non decisivo che l'utilizzatore materiale dell'immobile sia il comodatario anziché il proprietario, quando il comodatario opera in attuazione dei compiti istituzionali del concedente ed esiste un vincolo di strumentalità. L'utilizzazione diretta da parte del proprietario è richiesta soprattutto nei casi di locazione o concessione di beni demaniali.
Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4/DF del 4 marzo 2013
L'esenzione può applicarsi quando l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente e viene utilizzato per un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione IMU non è sufficiente verificare chi utilizza materialmente l'immobile: occorre accertare il collegamento funzionale e organizzativo tra il proprietario e il soggetto utilizzatore.
- Il comodato gratuito a un ente non commerciale può consentire il mantenimento dell'esenzione, se l'immobile è destinato concretamente a un'attività agevolata e il comodatario opera nell'ambito delle finalità istituzionali del proprietario.
- Il pagamento di rette, quote o contributi da parte degli utenti non rende automaticamente commerciale un'attività didattica; bisogna verificare la natura effettiva dell'attività, le modalità di gestione, l'assenza di finalità lucrative e la destinazione dei ricavi.
- La situazione è diversa dalla locazione onerosa: quando il proprietario concede l'immobile in locazione per ottenere un reddito, il requisito dell'utilizzo diretto e istituzionale può risultare assente e l'esenzione può essere negata.
- L'esenzione deve essere valutata caso per caso, documentando la natura non commerciale dell'ente utilizzatore, il carattere gratuito del comodato, il vincolo di appartenenza o strumentalità e l'effettiva destinazione dell'immobile all'attività agevolata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 522 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 4073 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 4102 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 152 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 519 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →