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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26772/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per il tentato furto in abitazione commesso introducendosi in una privata dimora, fino alla camera da letto della persona offesa, dove era stato sorpreso a rovistare nei cassetti di un comodino. Il ricorso denunciava, con il primo motivo, violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla qualificazione del fatto come tentato furto in abitazione ex artt. 56 e 624-bis c.p., sostenendo che non vi fosse prova della sottrazione e dell’impossessamento e che, al più, la condotta integrasse violazione di domicilio, difettando i requisiti di idoneità e univocità degli atti. Con il secondo motivo si censurava la revoca d’ufficio della sospensione condizionale della pena, assunta dalla Corte d’appello senza impugnazione del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha considerato corretta la qualificazione della condotta come tentativo punibile di furto in abitazione, valorizzando l’ingresso abusivo nell’abitazione, l’accesso alla camera da letto e il rovistamento nei cassetti del comodino come atti idonei e univocamente diretti all’impossessamento, interrotto solo dall’intervento della figlia della persona offesa. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la revoca della sospensione condizionale della pena per originaria erroneità della concessione non può essere disposta d’ufficio dal giudice di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero, poiché ciò violerebbe il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente alla revoca del beneficio, che è stata eliminata, mentre il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato per il dedotto vizio di motivazione e valutazione della prova.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato per il dedotto vizio motivazionale della sentenza.

  • art. 56 c.p.

    norma sul tentativo, applicata per verificare idoneità e univocità degli atti.

  • art. 624-bis c.p.

    fattispecie ritenuta integrata nella forma tentata, in relazione al furto in abitazione.

  • art. 614 c.p.

    invocato dalla difesa come eventuale diversa qualificazione del fatto in violazione di domicilio.

  • art. 164 c.p.

    richiamato per distinguere la revoca ope legis del beneficio da quella per erronea concessione originaria.

  • art. 597 c.p.p.

    posto a fondamento del divieto di reformatio in peius e del limite al potere del giudice d’appello di revocare d’ufficio la sospensione condizionale.

Massime di principio

  • Nel delitto tentato, l’univocità degli atti è un criterio oggettivo della condotta e non un mero parametro probatorio: gli atti vanno valutati nella loro struttura e nel contesto concreto per verificare se rivelino, secondo l’id quod plerumque accidit, il fine criminoso perseguito.
  • Ai fini del tentativo punibile non occorre distinguere rigidamente tra atti preparatori e atti esecutivi: anche un atto apparentemente preparatorio può integrare il tentativo se, valutato ex ante, presenta concreta idoneità a realizzare il reato ed è univocamente diretto al suo conseguimento.
  • La idoneità degli atti nel tentativo va apprezzata in prospettiva del bene giuridico tutelato e non con criterio meramente probabilistico; quando l’azione è assolutamente inidonea per inefficienza strutturale o strumentale, può configurarsi il reato impossibile, non il tentativo.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena per originaria erronea concessione non può essere pronunciata d’ufficio in appello se il punto non è devoluto da un’impugnazione ritualmente proposta dal pubblico ministero, poiché opera il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius.
  • Quando il giudice d’appello elimina o revoca un beneficio non già caducato ope legis ma oggetto di valutazione di merito, il relativo potere presuppone una specifica impugnazione sul punto; in difetto, la statuizione è illegittima e va annullata senza rinvio limitatamente a quella parte.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativoNe bis in idem

Testo integrale

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