Cassazione Penale, Ordinanza n. 32448/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e manifestamente infondati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi di ricorso vertevano sulla censura della valutazione di congruità della pena e sul riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione li ha ritenuti generici e manifestamente infondati perché non si confrontavano con la motivazione del giudice di merito, che aveva esplicitato i criteri seguiti nella determinazione della pena e nel riconoscimento della recidiva.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice per la quale era stata pronunciata la condanna di merito, richiamata solo per individuare il reato oggetto del giudizio
recidiva
la sentenza di merito aveva riconosciuto la recidiva e la Corte di cassazione ha ritenuto che tale apprezzamento fosse adeguatamente motivato ai fini della commisurazione della pena
Cassa delle ammende
somma dovuta dal ricorrente in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o manifestamente infondati e non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla commisurazione della pena non è ammissibile se la decisione di merito espone in modo congruo i criteri adottati e non emergono vizi logici o giuridici rilevabili in cassazione.
- Il riconoscimento della recidiva è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito risulta carente o affetta da errori di diritto; altrimenti, la valutazione resta insindacabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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