Cassazione Civile, Ordinanza n. 30094/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR Veneto che aveva confermato un avviso di accertamento IRPEF e IRAP per l'anno 2012, fondato su costi annotati e ritenuti non inerenti in relazione all'attività della società Lachi s.n.c. Dopo il recesso dell'altro socio, il ricorrente era rimasto unico socio e l'Ufficio aveva ricostruito il reddito ritenendo che l'attività d'impresa fosse proseguita in capo alla persona fisica, con utilizzo di beni strumentali della società, movimenti bancari intestati al coniuge e/o alla figlia collegati a vendite e acquisti, e assenza di contabilità idonea. Con il primo motivo il ricorrente lamentava omessa pronuncia su un motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la società non potesse dirsi estinta per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, con violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR era sufficientemente chiara, coerente e idonea a superare il minimo costituzionale, perché aveva spiegato le ragioni della ricostruzione del reddito e della ritenuta successione dell'azienda dalla società al socio superstite. Ha altresì ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, nel caso di recesso di uno dei due soci di una s.n.c., se il socio rimasto decide di proseguire l'attività come impresa individuale, si verifica una successione tra soggetti distinti e non una trasformazione societaria; la vicenda comporta lo scioglimento e la liquidazione della società con assegnazione del patrimonio residuo al socio superstite. Le ulteriori censure di merito sono state dichiarate insindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia, e il ricorrente è stato onerato dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per errori processuali, in particolare omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è stata allegata ma esclusa dalla Corte nei limiti dedotti.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per contestare il contenuto motivazionale della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 36 del medesimo decreto per dedurre vizio motivazionale.
art. 111, sesto comma, Cost.
la Corte ribadisce che la motivazione deve esistere ed essere non apparente, perplessa o incomprensibile; oltre tale limite si configura nullità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul contenuto della sentenza; la violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio di motivazione deducibile in cassazione.
art. 2272, n. 4, c.c.
lo scioglimento della società di persone si produce per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci se questa non è ricostituita nel termine di sei mesi.
art. 2498 c.c.
la vicenda del socio superstite che prosegue l'attività come impresa individuale non è una trasformazione in senso tecnico ai sensi di questa norma.
artt. 2311 e 2312 c.c.
richiamati per descrivere la liquidazione e l'estinzione della società dopo lo scioglimento.
art. 4, lett. d), n. 2 e lett. a), n. 3, tariffa parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
l'assegnazione di azienda al socio è soggetta a imposta fissa di registro.
art. 2, secondo comma, n. 6 e terzo comma, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972
le assegnazioni ai soci aventi ad oggetto aziende o complessi aziendali non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non coincide con la mera insufficienza argomentativa: rileva solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o l'obiettiva incomprensibilità della sentenza.
- Quando il giudice tributario espone le ragioni della decisione in modo intellegibile, richiamando gli elementi probatori e la ricostruzione del rapporto sostanziale, la motivazione supera il minimo costituzionale anche se la parte contesta la valutazione del merito.
- Nel caso di società di persone con due soli soci, il recesso di uno e la scelta del superstite di proseguire l'attività individualmente determinano uno scioglimento della società e una successione tra soggetti distinti, non una trasformazione societaria in senso tecnico.
- La prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del socio superstite consente di imputare a quest'ultimo, e non più alla società, gli effetti fiscali connessi alla continuazione dell'azienda, anche in assenza di una formale cancellazione della società.
- Le censure che mirano a rivalutare il merito fattuale della controversia, specie in tema di ricostruzione del reddito e di accertamento della successione nell'azienda, sono insindacabili in sede di legittimità salvo specifici vizi processuali rilevanti.
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