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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13879/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuta)

La controversia

La società resistente aveva chiesto, con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., la risoluzione per inadempimento di un contratto di convenzionamento e la restituzione di somme. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9000/2015, aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 7714/2017, aveva respinto l’impugnazione della società convenuta. Nel giudizio di primo grado, inizialmente instaurato con rito sommario, la convenuta si era costituita all’udienza, anziché nel termine previsto dall’art. 702 bis c.p.c. Il giudice aveva poi convertito il rito in ordinario e fissato l’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c., ma a distanza inferiore ai termini liberi prescritti per la comparizione e la costituzione del convenuto. La Corte d’Appello aveva ritenuto maturate, per la tardiva costituzione nel rito sommario, le preclusioni che impedivano l’esame delle difese e delle eccezioni. Con i primi due motivi di ricorso per cassazione, la società ha contestato, da un lato, che le preclusioni del rito sommario potessero conservarsi dopo la conversione in rito ordinario e ha dedotto la violazione delle norme processuali sui termini a difesa; dall’altro, ha censurato la declaratoria di novità delle difese svolte in appello, sostenendo che si trattasse di mere difese e che i relativi fatti fossero già stati introdotti in primo grado. Con i motivi successivi ha censurato, tra l’altro, le valutazioni sull’eccezione d’inadempimento, sull’interpretazione del contratto, sulla condotta della controparte e sulla restituzione dell’IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha stabilito che, quando il rito sommario è convertito in ordinario, le preclusioni maturate nella fase sommaria non impediscono l’esame delle difese nel giudizio a cognizione piena, in assenza di una disposizione che preveda espressamente il contrario. Ha inoltre ritenuto applicabili i termini del rito ordinario richiamati dall’art. 702 ter, comma 3, c.p.c., compresi quelli degli artt. 163 bis e 166 c.p.c., a tutela del diritto di difesa del convenuto. Nel caso concreto, l’udienza ordinaria era stata fissata senza rispettare i termini minimi liberi; alla mancata comparizione della convenuta non era seguita la rinnovazione prevista dall’art. 291 c.p.c. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti, senza una decisione nel merito sulle relative censure. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Le preclusioni maturate nella fase sommaria del procedimento invero non rilevano nel giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all’esito della conversione del rito sommario, nulla al riguardo in tal senso disponendo l’art. 702 bis c.p.c., che trova nella specie applicazione, laddove allorquando ha voluto diversamente disporre il legislatore ha introdotto espressa eccezione alla suindicata regola generale.

    La norma non dispone la conservazione nel successivo giudizio ordinario delle preclusioni maturate nella fase sommaria; tale conservazione richiede una previsione espressa.

  • art. 702 ter, comma 3, c.p.c.

    Orbene, atteso il chiaro tenore della norma trovano nella detta ipotesi applicazione i termini indicati all’art. 183 c.p.c., cui l’art. 702 ter, comma 3, fa espresso rinvio, con conseguente necessità di osservare i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c., comma 1 e all’art. 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto.

    Dopo la conversione del rito sommario in ordinario, il rinvio alle disposizioni del Libro II comporta l’applicazione dei termini del rito ordinario, inclusi quelli di comparizione e costituzione del convenuto.

  • art. 163 bis c.p.c., comma 1

    All’udienza del 19/2/2014, all’esito della disposta conversione del rito da sommario in ordinario, risulta infatti dal medesimo fissata la nuova udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. per il 17/4/2014, e pertanto in violazione dei (minimi) termini liberi a pena di nullità dal suindicato art. 163 bis c.p.c., comma 1, previsti.

    I termini minimi liberi per la comparizione del convenuto devono essere rispettati anche quando l’udienza è fissata dopo la conversione del rito sommario in ordinario.

  • art. 166 c.p.c.

    Orbene, atteso il chiaro tenore della norma trovano nella detta ipotesi applicazione i termini indicati all’art. 183 c.p.c., cui l’art. 702 ter, comma 3, fa espresso rinvio, con conseguente necessità di osservare i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c., comma 1 e all’art. 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto.

    Il termine per la costituzione del convenuto previsto dal rito ordinario è applicabile anche dopo la conversione dal rito sommario.

  • art. 291 c.p.c.

    Nè alla detta udienza, stante la mancata comparizione dell’odierna ricorrente ed allora appellata, è stata da tale giudice disposta la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio ex art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., 2/5/2019, n. 11549; Cass., 28/5/2010, n. 13128).

    In presenza della mancata comparizione del convenuto, la Corte rileva che il giudice non aveva disposto la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio; la statuizione concorre a evidenziare il mancato rispetto delle garanzie processuali nel caso concreto.

Massime di principio

  • In caso di conversione del rito sommario in rito ordinario, le preclusioni maturate nella fase sommaria non si trasferiscono automaticamente nel giudizio a cognizione piena, salvo che una disposizione espressa stabilisca diversamente.
  • La conversione del rito ai sensi dell’art. 702 ter, comma 3, c.p.c. comporta l’applicazione delle disposizioni del rito ordinario richiamate, inclusi i termini per la comparizione e la costituzione del convenuto, a tutela del diritto di difesa.
  • La fissazione dell’udienza del rito ordinario senza il rispetto dei termini minimi di comparizione previsti dall’art. 163 bis c.p.c. integra una violazione processuale rilevante; la mancata comparizione del convenuto richiede inoltre la valutazione degli adempimenti previsti dall’art. 291 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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