Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08787/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto. Ha inoltre compensato tra le parti le spese dei gradi di merito e condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di un atto di compravendita di terreni, con richiesta di imposte di registro e ipocatastali. La società aveva pagato quanto richiesto e poi presentato istanza di rimborso, sostenendo che i terreni avessero natura agricola e che spettassero le agevolazioni previste dalla normativa regionale siciliana. Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente aveva impugnato tale diniego e aveva ottenuto ragione nei primi due gradi. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo quattro motivi: 1) violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto tardiva l'eccezione di inammissibilità fondata sulla definitività dell'avviso di liquidazione; 2) violazione degli artt. 18 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 3-ter del d.lgs. n. 463/1997 e dell'art. 77 del d.P.R. n. 131/1986, assumendo che solo il notaio destinatario dell'avviso fosse legittimato a impugnarlo e che la sua mancata impugnazione rendesse inammissibile il rimborso; 3) violazione della l. reg. Sicilia n. 2/2002, art. 60, come interpretato autenticamente, perché i terreni sarebbero stati edificabili e non agricoli; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla destinazione urbanistica delle aree.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese o eccezioni improprie; la questione della definitività dell'atto presupposto e dell'inammissibilità del rimborso può essere rilevata anche d'ufficio se attiene a un profilo non disponibile.

  • artt. 18 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimazione all'impugnazione dell'avviso e dell'inammissibilità dell'istanza di rimborso per mancata tempestiva contestazione dell'atto impositivo.

  • art. 3-ter d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463

    La registrazione telematica dell'atto non altera l'assetto sostanziale della responsabilità solidale e della legittimazione all'impugnazione dell'avviso di liquidazione.

  • art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato quale disposizione del sistema dell'imposta di registro; la Corte ribadisce che la responsabilità del notaio e la solidarietà passiva con le parti comportano che l'avviso notificato al notaio possa definire il rapporto anche rispetto ai coobbligati se non impugnato.

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta con le parti dell'atto; l'Amministrazione può scegliere a quale obbligato rivolgersi e la notificazione al notaio è legittima.

  • art. 1292 c.c.

    Nella solidarietà passiva il creditore può rivolgersi a uno qualsiasi dei condebitori per l'adempimento.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato per distinguere l'imposta principale da quella suppletiva/complementare; la qualificazione del tributo andava fatta valere con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione.

  • l. regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 60

    Norma regionale evocata per l'agevolazione fiscale relativa ai terreni agricoli; la relativa questione è stata assorbita dall'inammissibilità dell'istanza di rimborso.

  • l. regione Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, art. 20, comma 15

    Richiamata come interpretazione autentica della disciplina agevolativa regionale; la censura resta assorbita.

Massime di principio

  • In materia tributaria, quando il contribuente non impugna tempestivamente l'avviso di liquidazione che esplicita la pretesa fiscale e si limita a pagare e poi a chiedere il rimborso, l'istanza di rimborso è inammissibile perché contrasta con un titolo impositivo divenuto definitivo.
  • La decadenza o l'inammissibilità connessa alla mancata impugnazione dell'atto impositivo, in quanto attinente a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in appello e non è soggetta al divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 57 del processo tributario.
  • Nel sistema dell'imposta di registro, il notaio rogante e le parti dell'atto sono condebitori solidali; l'Amministrazione può notificare l'avviso anche soltanto al notaio, senza doverlo notificare a tutti i coobbligati.
  • La notificazione dell'avviso di liquidazione al notaio vale a costituirlo responsabile d'imposta, ma non impedisce alle parti contraenti di impugnare l'avviso; se il notaio paga l'imposta in base a un avviso divenuto inoppugnabile, i coobbligati non possono poi chiedere il rimborso, restando eventualmente salva la tutela nelle controversie di regresso o rivalsa.
  • La qualificazione del tributo liquidato come principale, complementare o suppletivo incide sul regime della pretesa, ma tale questione deve essere dedotta con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione e non può essere fatta valere tardivamente in sede di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.