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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13417/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello del PM avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva applicato a Lanatà la misura degli arresti domiciliari previa riqualificazione delle originarie ipotesi di peculato nella fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato. Il ricorrente deduceva violazione di legge e omessa motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che il sistema illecito di prenotazione e pagamento delle prestazioni intramoenia fosse posto in essere con la partecipazione attiva del personale dell'ufficio ALPI e che le falsificazioni sarebbero state artifizi successivi funzionali a occultare peculato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse. Pur richiamando l'orientamento della giurisprudenza in tema di ammissibilità dei ricorsi del pubblico ministero volti a diversa qualificazione giuridica dei fatti, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato un interesse concreto e attuale all'impugnazione in relazione alla misura cautelare (la quale, nel frattempo, era stata attenuata: l'indagata era stata scarcerata e sottoposta a sospensione dal servizio di dodici mesi). Pertanto la questione di merito sulla qualificazione tra peculato e truffa non è stata esaminata.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 314 (peculato)

    L'articolo è richiamato nella contestazione originaria (peculato) ma nella vicenda è stata effettuata una riqualificazione in truffa; la Corte non decide sul merito dell'applicazione dell'art. 314, limitandosi a valutare l'ammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • Codice penale, art. 640, comma 1 e comma 2 (truffa e truffa aggravata)

    Gli artt. 640 c.1 e c.2 sono indicati come titolo di reato risultante dalla riqualificazione operata dal G.i.p. e confermata dal tribunale del riesame; la Corte non ha esaminato la correttezza di tale ricostruzione sostanziale per avere dichiarato inammissibile il ricorso del PM.

  • Principio giurisprudenziale sulla carenza di interesse del pubblico ministero (massime richiamate: Sez. 5, n. 46151/2003; Sez. 2, n. 17366/2022; Sez. 6, n. 46387/2023; Sez. 3, n. 6738/2023; Sez. 3, n. 10240/2024)

    La giurisprudenza richiamata stabilisce che il ricorso del pubblico ministero volto esclusivamente a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto è inammissibile per difetto di interesse quando da essa non consegua alcuna utilità pratica in ordine alle richieste cautelari del PM; l'interesse concreto sussiste solo se la diversa qualificazione incide su aspetti rilevanti della misura cautelare (es. natura o durata).

Massime di principio

  • Il pubblico ministero ha interesse ad impugnare un provvedimento cautelare solo se la diversa qualificazione giuridica del fatto può avere una concreta incidenza sulla misura cautelare (tipologia o durata); l'interesse deve essere concreto e attuale, non meramente teorico.
  • Se nel frattempo la misura cautelare è stata attenuata o sostituita con un provvedimento definitivo favorevole all'indagato, l'appello del PM volto solo a modificare la qualificazione dei fatti può risultare inammissibile per mancanza di utilità pratica.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve dimostrare specificamente in che modo la diversa qualificazione incide sul "quantum" o sulla "qualitas" della misura cautelare (ad es. termini di custodia, applicabilità di aggravanti che giustifichino misura più grave).
  • La Corte di legittimità, quando dichiara inammissibile un ricorso per carenza di interesse, non si pronuncia sul merito della riclassificazione penale; quindi, la questione sostanziale resta aperta e potrà essere valutata in altro giudizio se sorgeranno concreti profili di utilità processuale.
  • Nella ricostruzione dei fatti, la riclassificazione tra peculato e truffa dipende da elementi fattuali quali la modalità di appropriazione, l'occultamento contabile e la partecipazione del personale; tuttavia, per la cassazione cautelare l'elemento decisivo è l'incidenza della qualificazione sulla misura cautelare più che la valutazione probatoria approfondita.

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