Cassazione Civile, Sentenza n. 30972/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società cooperativa ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2008 per il recupero a tassazione di €116.823,00 che aveva qualificato come ristorno e portato in diminuzione (rigo RF54). L'Ufficio ha ritenuto che si trattasse di un illegittimo risparmio d'imposta: i ristorni non sarebbero ammissibili in caso di bilancio in perdita e, inoltre, l'importo dedotto comprenderebbe l'intero ammontare di IRES e IRAP, anziché le quote ammesse dalla normativa (nel testo si fa riferimento ai limiti richiamati dall'Ufficio: 10% per IRAP, 70% per IRES e 30% per utile). In primo grado la CTP ha rigettato il ricorso ritenendo irregolare la procedura dei ristorni; in appello la CTR ha confermato il rigetto ma con motivazione diversa, ritenendo che l'importo fosse composto da IRES anticipata e IRAP portate integralmente tra le variazioni in diminuzione. In cassazione il ricorrente ha denunciato omesso esame di fatto decisivo (composizione degli importi e loro collocazione in RF17 vs RF54) e violazione dell'art.12 DPR n.601/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché la sentenza d'appello ha omesso di esaminare un fatto decisivo: la composizione contabile degli importi indicati dalla contribuente e la possibile incongruenza tra l'importo riportato a rigo RF17 (imposte indeducibili) e l'importo indicato a rigo RF54 (variazioni in diminuzione per ristorni). La Cassazione ha rilevato la diversità di motivazione tra primo e secondo grado e ha ritenuto che, se il fatto omesso fosse stato valutato, l'esito sarebbe potuto essere diverso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Puglia in diversa composizione per riesaminare tale circostanza e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Strumento invocato dal ricorrente per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo: la Corte ha ritenuto la censura fondata e ha accolto il ricorso per questo vizio.
art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
Richiamato dalla Corte come fondamento per l'ammissibilità del motivo in presenza di 'doppia conforme' (confronto di motivazioni tra primo e secondo grado) che consente di dimostrare la diversità di ragioni di fatto e di diritto.
art. 12, DPR 29 settembre 1973, n. 601
Norma richiamata dal ricorrente in ordine alla disciplina fiscale: la censura di violazione di tale norma è stata assorbita dalla Corte una volta accertato l'omesso esame dei fatti decisivi.
Circolare Agenzia delle Entrate 9 aprile 2008, n. 35/E
Richiamata dal ricorrente per sostenere che i ristorni costituiscono strumento per attribuire il vantaggio mutualistico ai soci e possono essere deducibili se conformi alla disciplina; la Corte non ha risolto la questione sostanziale ma ha rimandato l'accertamento dei fatti inerenti la composizione delle voci.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; la decisione è stata resa in tale modalità.
Massime di principio
- Verificare sempre la corrispondenza e la coerenza tra le voci dichiarative (es. rigo RF17 imposte indeducibili e rigo RF54 variazioni in diminuzione): incongruenze formali possono determinare la rielaborazione dell'accertamento.
- Documentare con precisione la composizione degli importi contestati (quota imposte vs quota ristorni/utile) e allegare il dettaglio in ogni grado di giudizio; la mancanza di chiarezza sui fatti decisivi espone al rigetto della tesi difensiva.
- Nei casi di ristorni erogati in esercizi in perdita occorre valutare il rischio di rqualificazione come atto che comporta indebita attribuzione di patrimonio ai soci e illegittimo risparmio d'imposta.
- Se il giudice di appello omette di esaminare un fatto decisivo già dedotto in primo grado, è possibile ottenere l'accoglimento in Cassazione per omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.; ciò vale soprattutto quando emergano divergenze tra le motivazioni delle due decisioni.
- Le circolari dell'Agenzia delle Entrate possono essere utili per sostenere la qualificazione dei ristorni, ma è essenziale verificare l'aderenza alla normativa primaria e ai limiti di deducibilità previsti dalla legge (verificare le percentuali e le condizioni operative vigenti al periodo considerato).
- In presenza di decisioni discordanti tra i gradi di merito, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame dei fatti; pertanto è strategico evidenziare e circostanziare i fatti decisivi già nei motivi di appello.
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