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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30972/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società cooperativa ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2008 per il recupero a tassazione di €116.823,00 che aveva qualificato come ristorno e portato in diminuzione (rigo RF54). L'Ufficio ha ritenuto che si trattasse di un illegittimo risparmio d'imposta: i ristorni non sarebbero ammissibili in caso di bilancio in perdita e, inoltre, l'importo dedotto comprenderebbe l'intero ammontare di IRES e IRAP, anziché le quote ammesse dalla normativa (nel testo si fa riferimento ai limiti richiamati dall'Ufficio: 10% per IRAP, 70% per IRES e 30% per utile). In primo grado la CTP ha rigettato il ricorso ritenendo irregolare la procedura dei ristorni; in appello la CTR ha confermato il rigetto ma con motivazione diversa, ritenendo che l'importo fosse composto da IRES anticipata e IRAP portate integralmente tra le variazioni in diminuzione. In cassazione il ricorrente ha denunciato omesso esame di fatto decisivo (composizione degli importi e loro collocazione in RF17 vs RF54) e violazione dell'art.12 DPR n.601/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché la sentenza d'appello ha omesso di esaminare un fatto decisivo: la composizione contabile degli importi indicati dalla contribuente e la possibile incongruenza tra l'importo riportato a rigo RF17 (imposte indeducibili) e l'importo indicato a rigo RF54 (variazioni in diminuzione per ristorni). La Cassazione ha rilevato la diversità di motivazione tra primo e secondo grado e ha ritenuto che, se il fatto omesso fosse stato valutato, l'esito sarebbe potuto essere diverso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Puglia in diversa composizione per riesaminare tale circostanza e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Strumento invocato dal ricorrente per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo: la Corte ha ritenuto la censura fondata e ha accolto il ricorso per questo vizio.

  • art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.

    Richiamato dalla Corte come fondamento per l'ammissibilità del motivo in presenza di 'doppia conforme' (confronto di motivazioni tra primo e secondo grado) che consente di dimostrare la diversità di ragioni di fatto e di diritto.

  • art. 12, DPR 29 settembre 1973, n. 601

    Norma richiamata dal ricorrente in ordine alla disciplina fiscale: la censura di violazione di tale norma è stata assorbita dalla Corte una volta accertato l'omesso esame dei fatti decisivi.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 9 aprile 2008, n. 35/E

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che i ristorni costituiscono strumento per attribuire il vantaggio mutualistico ai soci e possono essere deducibili se conformi alla disciplina; la Corte non ha risolto la questione sostanziale ma ha rimandato l'accertamento dei fatti inerenti la composizione delle voci.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; la decisione è stata resa in tale modalità.

Massime di principio

  • Verificare sempre la corrispondenza e la coerenza tra le voci dichiarative (es. rigo RF17 imposte indeducibili e rigo RF54 variazioni in diminuzione): incongruenze formali possono determinare la rielaborazione dell'accertamento.
  • Documentare con precisione la composizione degli importi contestati (quota imposte vs quota ristorni/utile) e allegare il dettaglio in ogni grado di giudizio; la mancanza di chiarezza sui fatti decisivi espone al rigetto della tesi difensiva.
  • Nei casi di ristorni erogati in esercizi in perdita occorre valutare il rischio di rqualificazione come atto che comporta indebita attribuzione di patrimonio ai soci e illegittimo risparmio d'imposta.
  • Se il giudice di appello omette di esaminare un fatto decisivo già dedotto in primo grado, è possibile ottenere l'accoglimento in Cassazione per omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.; ciò vale soprattutto quando emergano divergenze tra le motivazioni delle due decisioni.
  • Le circolari dell'Agenzia delle Entrate possono essere utili per sostenere la qualificazione dei ristorni, ma è essenziale verificare l'aderenza alla normativa primaria e ai limiti di deducibilità previsti dalla legge (verificare le percentuali e le condizioni operative vigenti al periodo considerato).
  • In presenza di decisioni discordanti tra i gradi di merito, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame dei fatti; pertanto è strategico evidenziare e circostanziare i fatti decisivi già nei motivi di appello.

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