Cassazione Penale, Sentenza n. 148/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di prevenzione relativo alla confisca della somma di Euro 281.690,00 e di un libretto di deposito, contestando: 1) l'utilizzo nel procedimento di prevenzione di elementi tratti da indagini penali e da informative di Polizia Giudiziaria ritenuti non soggetti a sindacato (violazione art. 193 c.p.p. e connesse norme); 2) vizio di motivazione, illogicità e contraddittorietà nella valutazione della pericolosità sociale del proposto; 3) errata valutazione della sproporzione tra la somma sequestrata e i redditi leciti (errata interpretazione di indici ISTAT, documentazione fiscale e presunti risparmi/regalie); 4) per la sig.ra Zampogna, carenza formale della procura speciale per proporre ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Girolama Maria Zampogna il ricorso è inammissibile per difetto della procura speciale del difensore. Per Domenico Barca i ricorsi sono ritenuti inammissibili perché fondati su motivi non consentiti in sede di legittimità ovvero manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo, nel procedimento di prevenzione, di elementi ed indizi desunti dal procedimento penale (purché non reinterpretati in modo incongruo), ha ritenuto adeguata la motivazione della valutazione della pericolosità e della sproporzione tra disponibilità e redditi e ha affermato che la contestazione dei criteri di valutazione economico-finanziaria attiene a profili di merito non sindacabili in Cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 193 cod. proc. pen.
I ricorrenti invocavano la non utilizzabilità di elementi di indagine penale; la Corte ha invece richiamato il principio che, nel procedimento di misure di prevenzione, è ammissibile avvalersi di elementi tratti da procedimenti penali purché non se ne dia una rilettura in termini del tutto divergenti rispetto al loro significato originario.
art. 100 cod. proc. pen.
È richiamata per affermare l'obbligo della procura speciale per il difensore del terzo interessato quando propone ricorso per cassazione avverso decreto di prevenzione; il mancato rilascio rende il ricorso inammissibile.
art. 125, comma 3 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti in tema di inutilizzabilità di atti di PG e vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto che tali eccezioni non ostano all'uso di elementi penali nel giudizio di prevenzione e che i censure sul merito della motivazione non sono sindacabili in Cassazione salvo ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente.
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), artt. 1 e ss.
La Corte ha applicato principi del codice antimafia in tema di pericolosità sociale e misure di prevenzione, confermando che il giudice di prevenzione può autonomamente valutare fatti desunti da penali per accertare la pericolosità generica ai fini della confisca di prevenzione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Rilevato che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazione di legge; la Corte ha escluso il sindacato in Cassazione della mera illogicità manifesta della motivazione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 4 e legge 31 maggio 1965 n. 575 art. 3-ter
Richiamate per confermare il quadro normativo che limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione a questioni di diritto, distinguendo il sindacato di legittimità dalle questioni di merito.
art. 2-ter, comma terzo, primo periodo, legge n. 575 del 1965, come modificato dalla legge 24 luglio 2008 n. 125
La Corte ha ricordato che alla parte pubblica spetta l'onere di provare la sproporzione o la illecita provenienza dei beni (anche per presunzioni), mentre il proposto ha facoltà di offrire prova contraria; nel caso in esame la documentazione difensiva non è stata ritenuta sufficiente a superare le presunzioni.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione è ammissibile utilizzare elementi e indizi tratti da procedimenti penali o da informative di Polizia Giudiziaria, purché non se ne faccia una reinterpretazione completamente divergente rispetto al loro significato originario.
- La Corte di Cassazione interviene prevalentemente per questioni di diritto; censure che richiedono una rivalutazione di fatto (es. apprezzamento di documenti contabili, ISTAT, consistenza dei redditi, valutazione della sproporzione) sono in larga parte non sindacabili in sede di legittimità.
- La prova della sproporzione o dell'illecita provenienza è a carico della pubblica accusa e può fondarsi anche su presunzioni; il soggetto sottoposto a misura può però allegare e provare l'origine lecita, ma la valutazione sulla sufficienza della prova è questione di merito.
- La mancanza di una procura speciale per il difensore che impugna un decreto di prevenzione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione a carico del terzo interessato; il requisito formale non è sanabile con semplice riferimento a una nomina generica di difensore di fiducia.
- Per essere efficace la censura sulla motivazione in Cassazione occorre dimostrare la sua inesistenza o che essa sia meramente apparente; la semplice doglianza di illogicità o di insufficiente valutazione degli argomenti difensivi è, di regola, inammissibile.
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