Cassazione Penale, Ordinanza n. 22841/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato l'art. 581 c.p.p. ritenendo il motivo di impugnazione generico e non specifico; conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 26/09/2024, contestando l'attendibilità e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva tuttavia che l'unico motivo è formulato in termini del tutto generici: non indica in modo puntuale le ragioni di diritto della censura, non si confronta in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata e non consente al giudice di legittimità di individuare con chiarezza i rilievi mossi. La doglianza è quindi reputata priva del requisito di specificità richiesto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la genericità o indeterminatezza delle censure, anche per mancanza di correlazione con la motivazione della decisione impugnata, ne determina l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il requisito della specificità dei motivi è essenziale: la censura deve indicare in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto dell'errore denunciato e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La genericità del motivo può essere apprezzata anche in senso estrinseco, quando la critica non sia proporzionata né correlata alla complessità della decisione impugnata e non assolva alla funzione di vera critica argomentata.
- Un ricorso che non consenta al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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