Cassazione Penale, Sentenza n. 18726/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune di Crotone aveva richiesto, in seguito alla revoca della confisca di un magazzino e tenuto conto che l'immobile era stato assegnato e ristrutturato per finalità sociali, di poter ottenere la restituzione "per equivalente" ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 159/2011. La Corte di appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che la revoca fosse stata disposta ai sensi dell'art. 7 della L. 1423/1956 (ricovero di provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011) e che, per effetto della disciplina transitoria (art. 117 d.lgs. 159/2011), gli artt. 28 e 46 del Codice antimafia non trovassero applicazione nei procedimenti la cui proposta risaliva ad epoca anteriore all'entrata in vigore del Codice. Inoltre la Corte aveva ritenuto che la competenza per decidere sulle modalità di restituzione spettasse al tribunale (art. 46) e non alla Corte di appello che aveva disposto la revoca.
La decisione
La Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli ammissibili e fondati. Ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione del difensore del Comune; ha rilevato che, benché la revoca della confisca fosse stata decisa sulla base dell'art. 7 L. 1423/1956, il diritto alla restituzione è sorto al momento della revoca operata nel 2021 e quindi va valutato alla luce della disciplina vigente al momento della decisione. La Corte ha affermato che l'art. 46 d.lgs. 159/2011 detta un principio generale applicabile alle ipotesi di restituzione, anche quando la confisca originaria era stata disposta con il "vecchio rito", e che la competenza a decidere sulle modalità della restituzione spetta all'organo che ha revocato la confisca (la Corte di appello, se ha pronunciato la revoca ex art. 28) poiché la determinazione delle modalità di restituzione è pronunzia accessoria relativa all'esecuzione del provvedimento di revoca. Ha dunque annullato il decreto impugnato e ha rinviato gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 46
il primo comma si riferisce all'interessato "nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene"
L'art. 46 detta il principio generale della restituzione per equivalente quando la restituzione del bene specifico possa pregiudicare l'interesse pubblico; la Corte ha ritenuto che tale principio sia applicabile anche alle restituzioni derivanti da revoche pronunciate in epoca successiva, indipendentemente dal titolo originario della confisca
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 28
L'art. 28 attribuisce alla Corte di appello la competenza per la revocazione dei provvedimenti quando prevista; la Cassazione interpreta il richiamo contenuto in art. 28 come comprensivo anche della decisione sulle modalità di restituzione (applicazione dei principi dell'art. 46) quando la Corte di appello accoglie la revocazione
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 117 (disposizione transitoria)
"le disposizioni contenute nel primo libro (e tra queste gli articoli 28 e 46) non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi continuano ad applicarsi le norme previgenti."
La Corte ha ritenuto che la portata della norma transitoria non escluda l'applicazione del principio sostanziale dell'art. 46 quando il diritto alla restituzione nasce per effetto di una revoca pronunciata dopo l'entrata in vigore del Codice; non va impedita l'applicazione delle regole moderne se il diritto nasce nel periodo di vigenza della nuova disciplina
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - art. 7
La legge anteriore regolava la revoca delle misure di prevenzione e individuava la competenza dell'organo che aveva disposto la confisca; la Cassazione conferma che la revoca in questo caso è stata pronunciata ai sensi di tale norma ma sottolinea che le modalità della restituzione, sorgendo il diritto in epoca successiva, vanno valutate secondo la disciplina vigente
Codice di procedura penale - art. 11
Articolo richiamato in tema di competenza territoriale della Corte di appello per i procedimenti di merito: la Corte sottolinea che, quando la Corte di appello decide sulla revocazione (art. 28), essa è competente anche sulle modalità accessorie di restituzione
Codice penale - art. 200
Richiamato nella ricostruzione in tema di assimilazione delle misure patrimoniali alle misure di sicurezza; il ricorrente invocava la normativa penale di riferimento per sostenere l'applicabilità della disciplina vigente al momento della decisione
Art. 40 D.Lgs. 159/2011 (lett. a, b, c) - richiamato
Gli elementi richiamati dal giudice per verificare i presupposti per la restituzione (finalità istituzionali/sociali, giustizia/ordine pubblico/protezione civile) e per stabilire l'ammissibilità della restituzione per equivalente
Massime di principio
- L'art. 46 d.lgs. 159/2011, che disciplina la restituzione "per equivalente", va interpretato come principio generale applicabile alle ipotesi di restituzione sorte al momento della decisione, anche se la confisca originaria era stata disposta con norme precedenti; non rileva solo il titolo storico della confisca ma il momento in cui nasce il diritto alla restituzione
- Le disposizioni transitorie (art. 117 d.lgs. 159/2011) non devono essere interpretate in modo da impedire l'applicazione delle regole sostanziali più dettagliate e moderne quando il diritto alla restituzione matura successivamente all'entrata in vigore del Codice
- La competenza a decidere sulle modalità della restituzione (anche quando si tratta di restituzione per equivalente) spetta all'organo che ha pronunciato la revoca della confisca: la decisione sulle modalità è accessoria alla pronuncia di revoca e rientra nell'esecuzione di quel provvedimento
- In caso di revoca per errore giudiziario, il ristoro in favore dell'ex proposto può essere effettuato non solo con la restituzione in forma specifica ma anche per equivalente, per consentire il contemperamento con gli interessi pubblici imposti sul bene nel frattempo
- La domanda accessoria di restituzione per equivalente deve essere proposta davanti al giudice che ha accolto la revoca; in sede di valutazione del valore si dovranno considerare rendiconti di gestione, migliorie e rivalutazione (es. adeguamento per inflazione) secondo i criteri indicati dalla normativa
- Quando si impugna un provvedimento che esclude l'applicabilità dell'art. 46 o la competenza del giudice, è utile richiamare l'interpretazione sistematica della norma e la giurisprudenza che ammette forme di compensazione anche sotto la vigenza della previgente disciplina
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