Cassazione Penale, Sentenza n. 42484/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Potenza (16/09/2022) che aveva confermato la condanna di Mariano Massimo per il reato di cui all'art. 5 d.lvo n. 74/2000 (omessa dichiarazione ai fini IVA per l'anno 2011 con evasione > €50.000 e aggravante di danno patrimoniale rilevante). Le censure erano: (1) nullità della notifica del decreto di citazione per appello per errata individuazione del domicilio eletto; (2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria per aver fondato la condanna esclusivamente su accertamenti induttivi dell'Agenzia delle Entrate e sulle dichiarazioni del teste di P.G. Pastore, senza autonoma valutazione critica da parte del giudice penale; (3) mancata e/o contraddittoria motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena; (4) intervenuta prescrizione del reato alla luce dell'innalzamento dei termini di prescrizione disposto dalla legge n. 148/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (notifica) ritenendo corretta la notifica all'avvocato in forza di un'elezione di domicilio successivamente dichiarata dall'imputato. Ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello non ha effettuato una valutazione critica autonoma e puntuale dell'accertamento induttivo dell'amministrazione finanziaria né ha adeguatamente spiegato in che modo le deposizioni testimoniali avrebbero corroborato tale accertamento (problema di "circolarità" della prova). Ha invece accolto il terzo motivo ritenendolo fondato: la Corte d'appello non si è pronunciata adeguatamente sul motivo di appello relativo alla sospensione condizionale della pena e ha travisato la decisione del primo grado. Per la non manifesta infondatezza del secondo motivo e la fondatezza del terzo, la Cassazione ha preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato (termine estinto il 31/12/2022) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Norma sostanziale che punisce l'omessa dichiarazione ai fini fiscali; la condanna contestata era fondata su questa disposizione.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 comma 1
Prevede le pene accessorie per i reati tributari; applicata dal giudice di primo grado insieme alla pena principale.
Codice di procedura penale, art. 161
Norma sulla notificazione degli atti al difensore: la Corte ha ritenuto corretta la notifica all'avvocato in base all'elezione di domicilio indicata dall'imputato.
Codice di procedura penale, artt. 78, 100, 180, 182, 185, 601
Richiamati dalla difesa in relazione alla presunta nullità degli atti processuali e delle notifiche; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata rispetto alla notifica per l'appello.
Codice di procedura penale, art. 415-bis
Riferimento al verbale di nomina/domicilio: la Corte ha valutato la sequenza degli atti di nomina/domicilio per decidere sulla correttezza della notifica.
Codice di procedura penale, art. 192 comma 2
Regola l'apprezzamento e la valutazione della prova; la Corte ha richiamato questo articolo nel censurare la mancanza di una adeguata valutazione critica delle prove induttive utilizzate per la condanna.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 39
Prevedono gli accertamenti induttivi e le presunzioni fiscali dell'Amministrazione finanziaria; la Corte ha rilevato che tali accertamenti, da soli, non possono sorreggere la condanna penale senza autonoma valutazione e riscontro probatorio.
Legge 13 agosto 2011, n. 148
Ha modificato i termini di prescrizione per i reati; la Corte ha applicato l'innalzamento dei termini per riconoscere l'estinzione del reato per prescrizione al 31/12/2022.
Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23 comma
Citato come disposizione procedurale in ordine al trattamento del ricorso (ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n.137/2020).
Principio giurisprudenziale della Cassazione sulla prova tributaria induttiva
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il mero accertamento induttivo dell'amministrazione finanziaria è insufficiente per la condanna penale: il giudice penale deve compiere un'autonoma valutazione critica e confrontare l'accertamento con le altre risultanze processuali.
Massime di principio
- Notifiche e elezione di domicilio: l'elezione di domicilio resa successivamente e riportata negli atti di nomina del difensore consente la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; chi contesta la notifica deve provare l'inesistenza o l'irregolarità della dichiarazione di domicilio.
- Accertamenti induttivi fiscali: un accertamento dell'Agenzia delle Entrate di tipo induttivo non è di per sé sufficiente per sostenere una condanna penale; il giudice penale deve svolgere una valutazione autonoma e critica e cercare riscontri probatori indipendenti che corroborino le risultanze fiscali.
- Valutazione delle testimonianze: le dichiarazioni testimoniali che si limitano a ribadire l'accertamento amministrativo non possono, senza ulteriore riscontro, sanare la "circolarità" della prova; è necessaria una specifica motivazione che spieghi come le deposizioni integrino o confermino elementi probatori indipendenti.
- Motivazione sulle misure alternative e benefici (es. sospensione condizionale): la Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi espressamente e motivatamente su ogni motivo di appello, in particolare su questioni rilevanti come la concessione o il diniego della sospensione condizionale della pena; il travisamento della pronuncia di primo grado è vizio rilevante.
- Prescrizione e modifiche normative: dopo modifiche legislative che incidono sui termini di prescrizione (es. legge n. 148/2011), è fondamentale calcolare con precisione gli effetti degli eventi interruttivi e delle sospensioni processuali; la prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza.
- Strategia difensiva pratica: in casi di reati tributari, la difesa dovrebbe contestare puntualmente la metodologia dell'accertamento induttivo, chiedere l'esame di documenti fiscali e contabili a supporto, ottenere valutazioni tecniche o perizie se necessario, documentare elezioni di domicilio e notifiche e sollevare tempestivamente nullità procedurali.
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