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Sentenza

Sentenza n. 6302/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove possa occorrere e in parte qua: - della Circolare MEF – MDS prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 3251 del 21 aprile 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 7435 del 17 marzo 2020; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, recante i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - della determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 della Regione Sardegna, unitamente ai relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/11/2025: - della determinazione n. 909 del 18 agosto 2025 della Regione Sardegna, unitamente al relativo allegato;

Giustizia amministrativa202303072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, atti presupposti e provvedimenti regionali sardi di individuazione dell’impresa e quantificazione del payback per gli anni 2015-2018, nonché determinazione regionale del 18 agosto 2025 sul pagamento agevolato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il sistema di payback sui dispositivi medici, deducendo l’illegittimità propria e derivata dei decreti ministeriali, degli atti della Conferenza Stato-Regioni e dei provvedimenti regionali. Ha denunciato, tra l’altro, violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, libertà d’impresa, buon andamento, capacità contributiva e riserva di legge; contrasto con la Costituzione, il diritto dell’Unione europea, la CEDU e la disciplina degli appalti pubblici; violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, trasparenza, motivazione e istruttoria. In particolare, ha censurato la fissazione retroattiva e uniforme del tetto regionale al 4,4%, l’assenza di differenziazione tra Regioni, l’asserita impossibilità di verificare i calcoli, la mancata partecipazione delle imprese, il computo del fatturato al lordo dell’IVA e senza scorporo dei costi accessori, nonché l’incidenza del payback sui contratti di fornitura e sui prezzi di gara. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione regionale del 18 agosto 2025, recettiva del meccanismo di pagamento agevolato previsto dalla normativa sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha rigettato nel merito le censure rivolte agli atti statali e agli atti presupposti. Ha ritenuto che il tetto nazionale del 4,4% fosse già previsto e conoscibile dal 2015 e che il meccanismo di ripiano, nelle sue componenti essenziali, fosse quindi prevedibile per le imprese prima della partecipazione alle gare; non sussiste, pertanto, una lesione del legittimo affidamento o un’illegittima retroattività. La fissazione uniforme del tetto regionale non determina un interesse leso, poiché il 4,4% costituisce il limite massimo e una differenziazione verso il basso avrebbe potuto aumentare lo scostamento e l’onere di ripiano. Il sistema di calcolo è stato ritenuto sufficientemente trasparente: il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 indica i dati contabili utilizzati, le tabelle, il tetto, la spesa, lo scostamento e la quota di ripiano; il decreto del 6 ottobre 2022 disciplina la ricognizione delle fatture e il calcolo del fatturato. Non è stato riconosciuto un obbligo di contraddittorio generalizzato con tutte le imprese, poiché ciò comporterebbe una non prevista cogestione della spesa sanitaria. È stata ritenuta corretta la rilevazione del fatturato al lordo dell’IVA, come espressamente previsto dall’art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015, considerando le amministrazioni acquirenti consumatori finali. Il payback è stato considerato estraneo alle procedure di gara e ai singoli contratti, perché opera ex post sulla situazione patrimoniale complessiva dell’impresa senza modificare quantità e prezzo della fornitura. Le questioni di costituzionalità e di compatibilità eurounitaria sono state respinte mediante rinvio alla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024. Il TAR ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulle impugnazioni delle determinazioni regionali del 28 novembre 2022 e del 18 agosto 2025. Tali atti svolgono attività meramente vincolata, tecnica, ricognitiva e contabile: individuano le imprese, verificano il fatturato e pongono a carico di ciascuna la quota già predeterminata dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo patrimoniale, di competenza del giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l’acquisto di dispositivi medici deve essere rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA.

    La norma disciplina il tetto di spesa, la certificazione dello sforamento, la quota di ripiano e il calcolo del fatturato; attribuisce allo Stato la determinazione e certificazione del superamento e alle Regioni attività attuative e vincolate.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015

    I commi forniscono indicazioni sufficienti sulla procedura di determinazione del ripianamento e sulla quota posta a carico delle aziende; le Regioni devono individuare gli operatori e gli importi dovuti sulla base dei dati e dei criteri già stabiliti.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina legislativa del payback è stata ritenuta sufficientemente determinata e quindi compatibile con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 133 c.p.a.

    Il riparto è stato esaminato escludendo una fattispecie di giurisdizione esclusiva amministrativa; la controversia regionale riguarda diritti soggettivi patrimoniali in un rapporto a valle dell’esercizio del potere.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Il meccanismo di pagamento agevolato è stato qualificato come beneficio facoltativo, il cui esercizio comporta gli effetti previsti dalla legge sulle controversie relative al debito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha previamente segnalato alle parti il possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio ha rinviato, per la ricostruzione del quadro normativo, a precedenti conformi relativi al payback dei dispositivi medici.

Massime di principio

  • Nel sistema del payback sui dispositivi medici, la previsione legislativa del tetto nazionale, delle percentuali di ripiano e del criterio di imputazione proporzionale al fatturato rende conoscibile ex ante, per gli operatori del settore, l’alea economica derivante dall’eventuale superamento del tetto; la successiva determinazione concreta degli importi non integra, di per sé, una violazione del legittimo affidamento o del divieto di retroattività.
  • Il tetto nazionale del 4,4% costituisce un limite massimo per la spesa regionale; quando il tetto regionale sia stato fissato nella medesima misura massima, l’impresa fornitrice non ha un interesse leso a contestarne l’uniformità, poiché una riduzione del tetto regionale aumenterebbe l’eventuale scostamento e l’onere di ripiano.
  • Il payback dei dispositivi medici opera sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore e non modifica quantità, prezzi o contenuto dei singoli contratti di fornitura; pertanto, non costituisce una rimodulazione contrattuale né altera l’esito delle procedure di gara.
  • Il computo del superamento del tetto di spesa sulla base del fatturato al lordo dell’IVA è conforme all’art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015, quando le amministrazioni sanitarie acquirenti operano come consumatori finali e l’IVA costituisce quindi una componente della spesa sostenuta.
  • Le determinazioni regionali che, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, si limitano a verificare dati contabili, individuare le aziende e applicare importi e percentuali già predeterminati dalla legge e dagli atti statali costituiscono attività vincolata e meramente ricognitivo-contabile, priva di esercizio di potere autoritativo.
  • Le controversie relative alla correttezza del calcolo dell’importo di ripiano imposto con gli atti regionali attuativi del payback appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la pretesa riguarda il rapporto obbligatorio e il diritto soggettivo patrimoniale dell’impresa, non l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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