Cassazione Civile, Ordinanza n. 41961/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto che è intervenuta rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente. Conseguentemente dichiara estinto il processo e dispone nulla sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Un creditore propose opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 l.fall. perché il suo credito era stato ammesso solo in parte, per Euro 17.036,71, a fronte di un credito maggiore insinuato di Euro 68.052,59, con richiesta di ammissione integrale e con privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. Il Tribunale dichiarò improcedibile l’opposizione per tardiva/notificata senza il rispetto dei termini di cui all’art. 99, commi 4 e 5, l.fall., non condividendo l’orientamento di legittimità che escludeva una simile sanzione. Il ricorrente impugnò in cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 99, comma 4, l.fall. e degli artt. 154, 156, 164 e 291 c.p.c., richiamando una pronuncia della Cassazione resa in fattispecie identica, per sostenere l’erroneità della declaratoria di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo.
art. 99 l.fall.
richiamato per contestare la declaratoria di improcedibilità dovuta al mancato rispetto dei termini di notifica.
art. 2751-bis, n. 1, c.c.
richiamato quale titolo del privilegio invocato dal creditore.
art. 154 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme processuali sulla sanatoria e sui termini.
art. 156 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme processuali sulla sanatoria e sui termini.
art. 164 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme processuali sulla sanatoria e sui termini.
art. 291 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme processuali sulla sanatoria e sui termini.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria illustrativa in cassazione.
Massime di principio
- Quando il giudizio di legittimità viene definito per rinuncia accettata, la Corte dichiara estinto il processo senza esaminare il merito delle censure.
- La disciplina dei termini di notifica nell’opposizione allo stato passivo può essere oggetto di contestazione in cassazione sotto il profilo della violazione di legge, ma in questa decisione la Corte non si pronuncia sul merito della questione per effetto dell’estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non vi è regolazione delle spese se la Corte dispone nulla sulle spese.
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