Sentenza del 24/03/2017 n. 7640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento notificata nel dicembre 2007 per circa 23.800 euro, relativa a IVA, sanzioni e interessi dell'anno d'imposta 1997. Sosteneva, in particolare, che la notifica fosse decaduta perché effettuata oltre il termine previsto dalla disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005. Contestava inoltre la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a proporre appello contro la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittimo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, poiché l'ente era stato parte del giudizio di primo grado. Ha però accolto il secondo motivo del ricorso principale: per la dichiarazione IVA presentata nel 1998, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2003, mentre è stata notificata nel 2007. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, deciso direttamente nel merito e accolto il ricorso del contribuente, dichiarando decaduta la pretesa di riscossione. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.800 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. n. 156 del 2005
Per le somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni, le cartelle dovevano essere notificate entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.
La disciplina transitoria introdotta dal decreto-legge si applica anche alle dichiarazioni anteriori alla sua entrata in vigore. Nel caso concreto, la cartella relativa alla dichiarazione IVA presentata nel 1998 doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2003.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10
La controversia ha riguardato anche la legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate. Poiché l'ente impositore era stato chiamato in giudizio e aveva partecipato al primo grado, era legittimato a impugnare la sentenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26
Le disposizioni disciplinano la formazione e la notificazione della cartella di pagamento; nel caso concreto, i relativi termini devono essere coordinati con il regime transitorio speciale previsto dal D.L. n. 106 del 2005.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2
La norma transitoria, come sostituita dal D.L. n. 106 del 2005, individuava i termini entro i quali notificare le cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative a periodi anteriori.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
Il primo motivo, relativo a un preteso error in procedendo, è stato respinto. Il ricorso incidentale dell'Agenzia, formulato come vizio di motivazione pur denunciando una violazione di legge, è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Quando una normativa successiva introduce termini decadenziali per la notifica delle cartelle e prevede espressamente un regime transitorio, tale disciplina può applicarsi anche a dichiarazioni presentate prima della sua entrata in vigore.
- Per le cartelle derivanti dal controllo automatizzato o dalla liquidazione della dichiarazione, occorre verificare il termine speciale previsto dalla normativa applicabile e non fare riferimento automaticamente al termine ordinario di prescrizione decennale.
- La notifica effettuata oltre il termine decadenziale rende illegittima la cartella e comporta l'accoglimento del ricorso del contribuente, senza necessità di esaminare il merito dell'imposta dovuta.
- L'ente impositore che è stato parte del giudizio di primo grado è normalmente legittimato a impugnare la sentenza, anche quando la controversia riguarda formalmente una cartella notificata dall'agente della riscossione.
- Nel valutare la tempestività della cartella bisogna individuare con precisione l'anno di presentazione della dichiarazione, il tipo di attività dell'amministrazione e la specifica norma transitoria applicabile.
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