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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39515/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 27/05/2025 che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento di mantenimento della custodia cautelare in carcere, sostenendo che il Tribunale non ha valutato correttamente il novum probatorio composto da una consulenza biometrica dell'ing. Muscarella, dall'interrogatorio di Sergio Sangiorgio e da accertamenti irripetibili sul telefono cellulare dell'imputato. Denuncia altresi la mancata considerazione dell'assenza di contatti tra Caruso e il soggetto che avrebbe incassato il corrispettivo e l'esito negativo del sequestro dei cellulari. Chiede inoltre la sostituzione della misura con arresti domiciliari e braccialetto elettronico, contestando la sussistenza e l'adeguatezza delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui, in sede di appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare, il sindacato è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e dell'adeguatezza motivazionale rispetto a fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio. Gli elementi invocati dalla difesa non sono stati considerati nuovi perché erano già stati valutati in sede di appello e ritenuti non idonei a smentire il quadro accusatorio. La memoria difensiva sulla richiesta di assoluzione del teste Sangiorgio formulata dal Pubblico Ministero è stata ritenuta neutrale. Il motivo relativo all'adeguatezza della misura è stato giudicato generico e il Tribunale ha correttamente richiamato la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., considerata la gravità del reato e i precedenti specifici dell'imputato. Per l'esito negativo del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1999, art. 74

    delitto contestato in relazione al quale e' applicata la misura cautelare

    indica il titolo di reato che giustifica la valutazione della gravità e della pericolosita rilevante ai fini cautelari

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    presunzione dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni titoli di reato

    la Corte ha richiamato la presunzione prevista da tale norma: per reati gravi la custodia in carcere è presumibilmente adeguata salvo elementi concreti volti a superare tale presunzione

  • codice di procedura penale, art. 616

    regime delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

    il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    adempimenti a carico della cancelleria

    ordina alla cancelleria di compiere specifici adempimenti amministrativi dopo la pronuncia

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021 D'Ippolito; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 Antignano; Sez. 3, n. 24649 del 08/02/2019 Bechir

    principio consolidato secondo cui in appello avverso ordinanza di rigetto di revoca o sostituzione di misura cautelare il sindacato del Tribunale è limitato a verificare la correttezza giuridica e motivazionale con riguardo a fatti nuovi idonei a mutare il quadro probatorio; inoltre la conferma di condanna in grado di appello per pena non sospesa rafforza le esigenze cautelari

Massime di principio

  • In sede di appello avverso il rigetto di istanza cautelare il controllo del giudice è limitato: occorrono fatti nuovi e non già valutati in precedenza, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio
  • Perche' un elemento sia considerato novum deve essere concretamente nuovo rispetto a quanto già esaminato nei gradi precedenti e non una mera rielaborazione di elementi già disponibili
  • La richiesta del Pubblico Ministero in un processo parallelo o successivo a favore dell'assoluzione di un teste ha valore neutro e non costituisce di per sé prova idonea a rimuovere la misura cautelare
  • La gravita del reato e la conferma di una condanna in grado d'appello con pena non sospesa costituiscono fattori che rafforzano le esigenze cautelari e rendono piu' difficile la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive
  • Chi impugna deve formulare censure specifiche e dimostrare in modo puntuale come i nuovi elementi superino la presunzione di adeguatezza della misura prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; argomentazioni generiche sono destinate a essere respinte
  • Il rigetto del ricorso comporta il rischio di condanna alle spese processuali, pertanto va valutata la fondatezza del motivo e la presenza di reali novita prima di proporre impugnazioni

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