Sentenza del 27/02/2017 n. 792 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Avviso - Allegazione di atto su cui è applicata l'imposta di registro già noto - Non necessità - Quantificazione di imposta - Misura minima - Non contestabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di liquidazione sostenendo, da un lato, che la sentenza assoggettata a imposta di registro avrebbe dovuto essere allegata all'avviso e, dall'altro, che la quantificazione dell'imposta fosse illegittima o contestabile. La questione riguardava quindi sia l'adeguatezza motivazionale dell'avviso sia la determinazione dell'imposta dovuta.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto non necessario allegare all'avviso la sentenza quando il contribuente ne aveva già avuto previa conoscenza. L'avviso era sufficientemente motivato perché conteneva tutti gli elementi identificativi della sentenza, senza arrecare pregiudizio al diritto di difesa. È stata inoltre ritenuta non contestabile la quantificazione dell'imposta nella misura minima prevista per la registrazione della sentenza.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro e degli avvisi di liquidazione
L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere il presupposto e la quantificazione dell'imposta. L'allegazione dell'atto presupposto non è necessaria se il contribuente ne aveva già conoscenza e l'avviso ne indica in modo adeguato gli elementi identificativi.
Principio di motivazione dell'atto tributario
La motivazione è sufficiente quando mette il destinatario nella condizione di conoscere l'atto cui si riferisce la pretesa fiscale e di esercitare consapevolmente il diritto di difesa.
Imposta di registro in misura minima per la registrazione delle sentenze
Quando ricorrono i presupposti per la registrazione della sentenza, l'imposta dovuta nella misura minima prevista non è contestabile sulla base della sola doglianza relativa alla quantificazione.
Massime di principio
- L'assenza di allegazione dell'atto richiamato in un avviso tributario non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso: occorre verificare se il contribuente conoscesse già l'atto e se l'avviso ne riportasse elementi identificativi sufficienti.
- La motivazione dell'avviso è adeguata quando consente di individuare con certezza il provvedimento presupposto, il tributo richiesto e i criteri essenziali di calcolo.
- Per contestare efficacemente la quantificazione dell'imposta non è sufficiente una censura generica; devono essere indicati errori concreti nell'applicazione della tariffa, nella base imponibile o nei presupposti del tributo.
- In caso di registrazione di una sentenza, l'imposta nella misura minima prevista dalla legge costituisce normalmente un importo dovuto, salvo dimostrare l'assenza del presupposto impositivo o l'applicazione errata della disciplina.
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