Sentenza del 02/04/2015 n. 620 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tia - Contenzioso - Ricorso contro avviso di accertamento e liquidazione - Istanza di disapplicazione dell'articolo del regolamento che stabilisce la sanzione per il mancato pagamento della tariffa - Necessità dell'impugnazione davanti al TAR - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’avviso di accertamento e liquidazione, chiedendo al Giudice tributario di disapplicare la disposizione del regolamento comunale che prevedeva una sanzione per il mancato pagamento della tariffa. La questione riguardava anche l’individuazione del giudice competente: secondo la tesi contestata, la disposizione regolamentare avrebbe dovuto essere impugnata davanti al giudice amministrativo, mentre il ricorrente ha sostenuto la competenza del giudice tributario.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima la domanda proposta davanti al Giudice tributario. Non era necessario impugnare previamente o autonomamente davanti al TAR la disposizione del regolamento comunale, poiché la richiesta di disapplicazione era funzionale alla decisione sulla controversia tributaria. Le Commissioni tributarie possono quindi valutare la legittimità della norma regolamentare rilevante ai fini dell’accertamento e della sanzione, limitatamente alla sua applicazione nel caso concreto.
Norme richiamate
Regolamento comunale della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
Articolo che stabilisce la sanzione per il mancato pagamento della tariffa
La disposizione regolamentare può essere disapplicata dal Giudice tributario quando la sua applicazione incide sulla decisione relativa all’avviso di accertamento o liquidazione, senza necessità di autonoma impugnazione davanti al TAR.
Norme sulla giurisdizione tributaria e sul potere di disapplicazione degli atti amministrativi
Quando l’atto amministrativo o regolamentare è rilevante per decidere una controversia tributaria, il Giudice tributario può valutarne la legittimità e, se necessario, disapplicarlo nel caso concreto. Tale valutazione non comporta l’annullamento generale del regolamento.
Massime di principio
- Se una controversia riguarda direttamente un tributo, una tariffa avente natura tributaria o una relativa sanzione, la domanda va normalmente proposta davanti al Giudice tributario.
- Il Giudice tributario può disapplicare, ai fini della singola causa, una norma regolamentare comunale ritenuta illegittima o non correttamente applicabile, senza che sia sempre necessario rivolgersi prima al TAR.
- La disapplicazione produce effetti limitati al caso concreto e non equivale all’annullamento del regolamento con efficacia generale.
- La competenza deve essere valutata in base all’oggetto sostanziale della controversia: se si contesta la pretesa tributaria o la sanzione applicata, prevale la giurisdizione tributaria; se invece si chiede l’annullamento generale dell’atto regolamentare, può rilevare la giurisdizione amministrativa.
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