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Sentenza

Sentenza n. 902/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una concessione demaniale marittima per la realizzazione e gestione di un punto d’ormeggio nel porto di Cagliari, atti della procedura negoziata e successiva intimazione di sgombero

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, concessionaria uscente e terza classificata, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata, nonché gli atti della procedura e, con motivi aggiunti, l’intimazione di sgombero. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 18, comma 9, della legge n. 84/1994 e della disciplina regolamentare dell’Autorità portuale, sostenendo che la prima e la seconda classificata, già titolari di altre concessioni demaniali per attività di ormeggio, avrebbero dovuto essere escluse per divieto di cumulo; 2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione sulla partecipazione delle controinteressate; 3) violazione della lettera d’invito per mancato sopralluogo dell’aggiudicataria e irragionevolezza della relativa offerta economica; 4) manifesta irragionevolezza del termine assegnato per rimuovere le strutture e i materiali presenti nell’area; con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata dell’intimazione di sgombero, l’inammissibilità dell’offerta aggiudicataria per la previsione di una volumetria superiore a quella consentita e di un massetto non facilmente rimovibile, la mancata predeterminazione dei criteri e il difetto di motivazione nella valutazione della struttura organizzativa, del personale e della ricaduta occupazionale della seconda classificata, nonché la carenza di motivazione e di criteri nella valutazione del progetto del punto d’ormeggio.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente le censure rivolte contro la seconda classificata, poiché la sua permanenza in graduatoria era sufficiente a impedire alla ricorrente di conseguire l’affidamento. Ha respinto i primi due motivi: l’art. 18 della legge n. 84/1994 riguarda le operazioni e i servizi portuali relativi alla movimentazione delle merci e non è estensibile, in assenza di una specifica base normativa, alla concessione per nautica da diporto; inoltre, trattandosi di porto di rilevanza economica nazionale e internazionale, la disciplina vigente non prevede un divieto assoluto di cumulo, ma rimette all’Autorità la valutazione dell’impatto concorrenziale. Anche il regolamento portuale vigente non stabilisce un’esclusione automatica: la clausola anti-cumulo richiamata era stata abrogata e la disciplina applicabile impone una verifica concreta di eventuali effetti anticoncorrenziali o di abuso di posizione dominante. La ricorrente non ha fornito elementi sul mercato rilevante, sulle quote detenute o su condotte escludenti. Il TAR ha respinto anche le censure relative alla valutazione della seconda classificata: dagli atti risultava la documentazione richiesta sulla struttura organizzativa, la lex specialis non imponeva la produzione dei curricula, e i criteri e parametri di valutazione erano sufficientemente predeterminati dalla lettera d’invito. Le contestazioni sui punteggi esprimevano una diversa valutazione dell’offerta e non dimostravano errori di fatto, travisamenti, manifeste illogicità o errori tecnici macroscopici. Poiché la ricorrente sarebbe comunque rimasta terza anche in caso di accoglimento delle doglianze rivolte contro l’aggiudicataria, il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse tali ulteriori censure e gli atti impugnati connessi. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono stati quindi in parte respinti e in parte dichiarati improcedibili. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 9, l. 28 gennaio 1994, n. 84

    La disposizione, nel testo vigente, esclude infatti il divieto di cumulo nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale individuati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 84/1994, rimettendo in tali ipotesi all’Autorità di sistema portuale la valutazione circa il rilascio di ulteriori concessioni, avuto riguardo all’impatto sulle condizioni di concorrenza.

    La norma non introduce un divieto assoluto di cumulo nei porti di rilevanza nazionale e internazionale e, comunque, non opera come automatismo espulsivo nella fase di partecipazione, ma rimette all’amministrazione una valutazione sull’impatto concorrenziale in sede di rilascio della concessione.

  • art. 18, comma 6, Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

    Al fine di evitare il possibile fenomeno dell’accaparramento di demanio marittimo, la titolarità di ulteriori concessioni sarebbe stata valutata in senso ostativo dall’Amministrazione concedente.

    La disciplina previgente non configurava un divieto automatico di partecipazione o di conseguimento di ulteriori concessioni, ma attribuiva all’amministrazione un potere di valutazione discrezionale delle concrete situazioni di concentrazione, con previsione di ipotesi derogatorie.

  • art. 16 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

    L’attuale art. 16 del Regolamento [...] introduce un presidio di natura concorrenziale volto ad evitare abusi di posizione dominante.

    La titolarità di più concessioni non è di per sé sufficiente a determinare l’esclusione; occorre una verifica concreta di effetti anticoncorrenziali apprezzabili, coerente con l’art. 102 TFUE.

  • art. 102 TFUE

    È richiamato quale parametro dei presidi regolamentari contro gli abusi di posizione dominante; la mera pluralità di concessioni non dimostra, da sola, un abuso.

  • art. 37 Cod. nav.

    Costituisce la base della comparazione delle istanze per l’affidamento della concessione demaniale marittima oggetto del giudizio.

  • art. 36 Cod. nav.

    È richiamato quale base normativa dell’affidamento in concessione demaniale marittima.

  • art. 2 d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509

    Individua la destinazione della concessione alla realizzazione e gestione di una struttura per la nautica da diporto, ossia un punto d’ormeggio.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stato invocato per il difetto di motivazione; il giudice ha escluso la carenza motivazionale nelle valutazioni relative alla partecipazione e ai punteggi contestati.

Massime di principio

  • Il divieto o la limitazione del cumulo di concessioni demaniali non può essere esteso analogicamente da un settore regolatorio a uno diverso, quale quello della nautica da diporto, in assenza di una specifica base normativa.
  • Nei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale, la titolarità di altre concessioni demaniali non determina automaticamente l’esclusione dalla procedura comparativa: l’amministrazione deve valutare in concreto l’impatto sulla concorrenza e l’eventuale configurabilità di concentrazioni o abusi di posizione dominante.
  • Una disciplina regolamentare che attribuisca rilievo ostativo alla titolarità di ulteriori concessioni configura un criterio di valutazione discrezionale e non una preclusione automatica alla partecipazione o all’ottenimento di una nuova concessione.
  • La contestazione dell’ammissione di un concorrente per asseriti effetti anticoncorrenziali richiede allegazioni specifiche e un principio di prova quanto meno sul mercato rilevante, sulle quote detenute e sulle concrete condotte o conseguenze preclusive; la mera pluralità di concessioni non è sufficiente.
  • Le valutazioni della commissione sui punteggi delle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di errori di fatto, travisamenti, manifeste illogicità o errori tecnici macroscopici; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione degli elementi dell’offerta.
  • La terza classificata conserva interesse a ricorrere contro l’aggiudicazione solo se deduce censure idonee a eliminare o retrocedere tutti i concorrenti che la precedono, oppure a invalidare la procedura in funzione della sua riedizione; altrimenti, le censure ulteriori sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaOfferta e valutazioneLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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