Sentenza n. 184/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento M_D A7C4352 REG2025 0008349 emesso il 16 luglio 2025 dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento impiego del personale, recante il rigetto dell'istanza ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere l'assegnazione temporanea richiesta; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 10 dicembre 2025: per l’annullamento: - del provvedimento M_D A7C4352 REG2025 0013821 del giorno 11 novembre 2025 dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale, recante il riesame dell'istanza; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. e, indi, per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42bis del d.lgs. n. 151/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e successivo diniego adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare in servizio dal 28 agosto 2023 presso un reggimento dell’Esercito, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso una sede della Campania ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, in relazione alle esigenze familiari connesse alla presenza di un figlio minore. Il primo diniego, fondato sulla carenza di sottufficiali e sulla necessità di non privare il reparto dell’unico sottufficiale con incarico di Comandante di plotone TRAMAT, era stato oggetto di annullamento cautelare ai fini del riesame. L’Amministrazione, nel nuovo provvedimento, ha nuovamente respinto l’istanza valorizzando l’unicità dell’incarico, la carenza organica del ruolo marescialli pari al 26%, l’impossibilità di una sostituzione immediata con personale dello stesso ruolo, l’importanza della prima assegnazione, le specifiche competenze professionali acquisite dal militare, il rilievo strategico delle funzioni logistiche per la brigata e il particolare contesto storico-geopolitico. Con motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il nuovo diniego fosse genericamente motivato, che l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 non fosse applicabile ai militari, che non fosse stato dimostrato un grave pregiudizio o un’esigenza eccezionale di servizio, che le sue funzioni fossero di fatto sostituibili durante le assenze, che non fosse stata adeguatamente valutata la possibilità di impiego in Campania e che non fossero state considerate le esigenze familiari e l’interesse del minore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il primo diniego era stato superato dal nuovo provvedimento adottato in sede di riesame e il suo eventuale annullamento non avrebbe prodotto utilità attuale. Ha invece esaminato nel merito i motivi aggiunti e li ha respinti. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 sia applicabile anche al personale delle Forze armate e che il diniego debba essere motivato con riferimento a casi o esigenze eccezionali, tenendo conto, per il personale militare, del particolare stato rivestito e dell’ampia discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione. Il nuovo provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base di elementi concreti e convergenti: unicità e specializzazione dell’incarico, carenza del ruolo marescialli, impossibilità di sostituzione interna immediata e rilievo operativo delle funzioni svolte. Le sostituzioni intervenute durante periodi brevi di congedo o assenza non dimostrano la sostituibilità del militare per un’assenza prolungata, perché si tratta di situazioni temporanee e fisiologiche diverse. La presenza di posti vacanti nelle sedi di destinazione non imponeva l’accoglimento dell’istanza, potendo il diniego fondarsi anche sulle sole esigenze assorbenti della sede di provenienza, senza un’analitica motivazione sulle sedi richieste. Le valutazioni relative all’importanza strategica delle funzioni e al contesto operativo sono state ricondotte alla discrezionalità organizzativa militare e ritenute non illogiche né arbitrarie. Le spese di lite sono state compensate, considerato che il diniego legittimo era stato adottato soltanto all’esito del riesame disposto in sede cautelare.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche [...] può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa [...] L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L’assegnazione temporanea è subordinata alla disponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva e all’assenso delle amministrazioni interessate; il dissenso deve essere motivato e fondato su casi o esigenze eccezionali. La disciplina è applicabile anche al personale delle Forze armate.
art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
La mancata espressa menzione del personale delle Forze armate non esclude l’applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 al personale militare, secondo l’interpretazione giurisprudenziale richiamata dal TAR.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
La disposizione, come modificata dal d.lgs. 172/2019, limita il diniego per le sole Forze di polizia alle motivate esigenze organiche o di servizio e non si applica ai militari delle Forze armate, per i quali resta il parametro più rigoroso dei casi o esigenze eccezionali previsto dall’art. 42-bis.
art. 1493, comma 1, d.lgs. 66/2010
Nel valutare l’assegnazione temporanea del personale militare occorre considerare il particolare stato rivestito, elemento che consente di tener conto delle specificità dell’organizzazione militare e della sua ampia discrezionalità organizzativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 è applicabile anche al personale delle Forze armate; l’assegnazione temporanea presuppone la disponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva e l’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, mentre il dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
- Nella valutazione dell’assegnazione temporanea di un militare, il particolare stato rivestito e le peculiarità dell’organizzazione militare consentono all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, purché il diniego sia fondato su esigenze concrete, specifiche e coerenti con la funzionalità operativa del reparto.
- La mera scopertura dell’organico non è necessariamente sufficiente a giustificare il diniego, ma può integrare un’esigenza eccezionale quando sia collegata all’unicità dell’incarico, alla specializzazione delle competenze, all’impossibilità di sostituzione immediata e al rilievo operativo delle funzioni svolte.
- La circostanza che le mansioni del militare siano state coperte durante brevi assenze non dimostra la possibilità di sostituirlo per un’assegnazione temporanea di durata prolungata, poiché le due situazioni hanno durata e incidenza organizzativa differenti.
- Il diniego dell’assegnazione temporanea può fondarsi esclusivamente su esigenze assorbenti della sede di provenienza; in tal caso l’Amministrazione non è tenuta a svolgere un’analitica motivazione anche sulle esigenze della sede di destinazione, pur in presenza di posti vacanti presso quest’ultima.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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