Cassazione Penale, Sentenza n. 14245/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), deducendo: violazione delle norme processuali (artt. 192 e 530 c.p.p.) con riferimento al diritto di non rispondere e al divieto di fondare la condanna sul mendacio; errata valutazione della provenienza illecita del rame e della consapevolezza degli imputati, che avrebbe dovuto portare a diversa qualificazione (art. 712 c.p. o appropriazione di cosa smarrita); mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; omessa o insufficiente motivazione sulla ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 133, 62-bis c.p. e art. 597, comma 5, c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione congrua e logica sulla provenienza illecita del rame, richiamando elementi probatori (dichiarazioni del teste e condizioni del materiale rinvenuto) e il principio secondo cui l'omessa o inveridica giustificazione circa l'origine della cosa può contribuire a dimostrare la consapevolezza dell'illecita provenienza (anche come dolo eventuale). Ha escluso la ricostituzione del fatto come appropriazione di cosa smarrita per mancanza di indicazioni sulle modalità di acquisto e per le condizioni del rame. Ha motivatamente negato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in relazione al valore del materiale e ha considerato adeguata, seppur sintetica, la valutazione circa l'assenza di ulteriori attenuanti generiche. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione. La Corte ha ritenuto configurabile il reato, riconoscendo l'ipotesi attenuata del secondo comma; l'elemento soggettivo è stato considerato raggiunto anche per omissione o inveridicità della giustificazione sull'origine della cosa e, in alternativa, per dolo eventuale.
art. 712 cod. pen.
Norma relativa all'appropriazione di cosa smarrita. La difesa sosteneva che i fatti dovessero essere qualificati in tal senso; la Corte ha escluso tale qualificazione per mancanza di indicazioni sulle modalità di acquisto e per le condizioni del rame, ritenute incompatibili con cosa smarrita.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa con riferimento al diritto di non rispondere. La Corte ha ritenuto infondata la censura: la valutazione della mancata o non attendibile spiegazione non ha violato il principio sul diritto di non rispondere perché è stata inserita in una motivazione complessiva fondata su altri elementi probatori.
art. 530 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa con riferimento al divieto di basare la condanna sul mendacio. La Corte ha ritenuto che la menzione dell'inveridicità delle giustificazioni integrasse, insieme ad altri elementi, la prova della consapevolezza e non sia stata l'unico fondamento della condanna.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante per particolare tenuità del fatto. La Corte ha valutato separatamente condotta e valore economico del bene, ritenendo che il valore del rame non fosse di "speciale tenuità" e quindi non applicabile l'attenuante.
art. 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena. Richiamata in relazione alla richiesta di attenuanti generiche; la Corte territoriale ha fornito valutazione complessiva e motivazione sintetica ma adeguata.
art. 62-bis cod. pen.
Previsione sulle circostanze attenuanti equivalenti. La Corte ha ritenuto insussistenti ragioni oggettive o soggettive tali da riconoscere ulteriori attenuanti oltre a quella già riconosciuta ex art. 648 comma secondo.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'accertamento e la motivazione fossero comunque presenti e sufficienti.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Norma sul contenuto del ricorso in Cassazione e sui limiti del sindacato di legittimità. La Corte ha ribadito che non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, potendo solo verificare la completezza e logicità della motivazione.
Massime di principio
- La semplice astensione dal fornire spiegazioni o la fornitura di giustificazioni ritenute non attendibili possono concorrere, insieme ad altri elementi, a dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita della cosa; tuttavia non possono essere l'unico elemento probatorio assoluto.
- La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato sulla valutazione dei fatti: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove, ma può verificare se la motivazione sia logica, completa e risponda alle deduzioni delle parti.
- Per qualificare il fatto come appropriazione di cosa smarrita (art. 712 c.p.) è necessario che emergano elementi concreti sulle modalità di acquisto/ritrovamento; in assenza di ciò e con elementi contrari (es. stato del bene), prevale la qualificazione come ricettazione se ricorrono gli elementi soggettivi.
- L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. richiede che il pregiudizio economico sia di valore praticamente irrilevante sia in termini di valore della cosa sia per gli effetti sulla parte offesa; la valutazione del valore del bene è essenziale e può escludere l'attenuante anche se la condotta appare non professionale.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche richiedono motivazione, ma una valutazione sintetica è ammissibile se fornisce comunque la ragione logica della decisione e risponde alle richieste delle parti.
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