Cassazione Penale, Sentenza n. 988/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 61 n.11) commessa il 2 marzo 2016; il ricorso ha segnalato che, nelle more del procedimento, la persona offesa ha rimesso la querela e l'imputato ha accettato tale remissione, alla luce della riforma del regime di procedibilita' introdotta dal D.Lgs. n.36/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si e' estinto per remissione della querela. Ha rilevato che, dopo il D.Lgs. n.36/2018, l'appropriazione indebita aggravata dall'art. 61 n.11 e' procedibile solo a querela della persona offesa, salvo la presenza di aggravanti ad effetto speciale che consentono la procedibilita' d'ufficio; nel caso concreto non erano emerse tali aggravanti d'effetto speciale. Ha inoltre posto le spese a carico del querelato. Sentenza con motivazione semplificata.
Norme richiamate
D.Lgs. n.36 del 2018
art. 10 (abrogazione del terzo comma dell'art. 646 c.p.) e art. 11 (previsioni sulle ipotesi residue di procedibilita' d'ufficio)
La riforma ha trasformato la procedibilita' di molte fattispecie di truffa e appropriazione indebita in procedibilita' a querela di parte, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale che consentono la procedibilita' d'ufficio.
art. 646 c.p.
norma che disciplina il reato di appropriazione indebita; il terzo comma e' stato abrogato dal D.Lgs. n.36/2018
Dopo l'abrogazione del terzo comma, anche le ipotesi aggravate dall'art. 61 n.11 rientrano nella procedibilita' a querela salvo le eccezioni previste dal legislatore.
art. 61 n.11 c.p.
Egrave un'aggravante comune (es. fatto commesso con abuso di autorita' o relazioni di ufficio); prima della riforma poteva incidere sul regime di procedibilita', ma dopo il D.Lgs. n.36/2018 non determina piu' automaticamente la procedibilita' d'ufficio se non quando si traduca in 'aggravante ad effetto speciale'.
art. 129 c.p.p.
Stabilisce la non procedibilita' per mancanza o estinzione della querela; la remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilita' quando non sussistono cause di procedibilita' d'ufficio.
art. 2 c.p.
Principio dell'irretroattivita' delle norme penali piu sfavorevoli e dell'applicazione della norma piu favorevole nel tempo; applicato anche al regime di procedibilita' considerato come elemento sostanziale e processuale della fattispecie.
art. 340 c.p.p.
Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte ha posto le spese a carico del querelato in conformita' di questa disposizione.
Cass. Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019
Giurisprudenza richiamata che conferma l'interpretazione secondo cui, dopo la riforma, l'intervenuta remissione della querela nei procedimenti per appropriazione indebita aggravata comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilita' salvo aggravanti ad effetto speciale.
Cass. Sez. 3, n. 2733 dell'08/07/1997
Richiamato per il principio relativo alla natura mista della procedibilita' a querela e alla rilevanza, ai fini applicativi, del principio della norma piu favorevole.
Massime di principio
- Dopo il D.Lgs. n.36/2018, l'appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n.11 e' in linea di principio procedibile solo a querela della persona offesa; pertanto, se la querela viene rimessa e la remissione e' accettata, il reato si estingue salvo che sussistano aggravanti ad effetto speciale che autorizzano la procedibilita' d'ufficio.
- La modifica normativa favorevole all'imputato si applica ai procedimenti pendenti: il giudice deve valutare la nuova disciplina e applicare la regola piu favorevole nel tempo (art. 2 c.p.).
- La remissione della querela deve risultare dagli atti (verbale di remissione e, se prevista, accettazione) e, una volta intervenuta, obbliga il giudice a dichiarare la non procedibilita' ex art. 129 c.p.p. quando non ricorrono le eccezioni di procedibilita' d'ufficio.
- Prima di procedere occorre verificare con attenzione se ricorrono 'aggravanti ad effetto speciale': solo in presenza di tali aggravanti la procedura puo' proseguire d'ufficio nonostante la remissione della querela.
- In caso di remissione della querela estintiva, il giudice puo' annullare la condanna senza rinvio; le spese processuali possono essere poste a carico del querelato.
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