Sentenza n. 942/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di 500 euro sulla carta elettronica del docente, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1556/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro. La sentenza, notificata al Ministero il 17 novembre 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per l’importo di 500 euro, alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione della sentenza, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a un dirigente dell’ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia giurisdizionale anche del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale; la sua inutile scadenza costituisce presupposto per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice nei capitoli destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l’Amministrazione che non esegua una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia contenga un obbligo chiaro e attuale di facere o di pagamento a carico dell’Amministrazione.
- Per l’esecuzione di titoli giudiziali comportanti il pagamento di somme di denaro da parte di un’Amministrazione statale, il creditore deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, può agire in ottemperanza.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e può adottare tutti gli atti e le operazioni necessari a dare concreta attuazione al giudicato, anche mediante il pagamento in conto sospeso quando manchino fondi nei pertinenti capitoli di bilancio.
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