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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16852/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Frosinone, con sentenza del 14 gennaio 2025, per bancarotta documentale semplice in qualità di amministratore unico di una società dichiarata fallita, per omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'appello. In cassazione il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputata, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato. Il motivo decisivo rilevato dalla Corte riguarda quindi il difetto di valida sottoscrizione del ricorso ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista munito di specifico mandato. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Dopo la riforma richiamata nella decisione, l'imputato non può proporre personalmente il ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione, munito di specifico mandato difensivo.

  • legge n. 103/2017

    La decisione la richiama come fonte della novella che ha eliminato la possibilità per l'imputato di ricorrere personalmente in cassazione.

  • L. 23 giugno 2017 n. 103

    È richiamata come contesto normativo della modifica dell'art. 613 c.p.p.

  • cod. proc. pen.

    È il codice processuale di riferimento per la disciplina dell'impugnazione in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, il ricorso dell'imputato è inammissibile se proposto personalmente, poiché l'atto deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista munito di specifico mandato.
  • La previsione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. opera come requisito formale essenziale dell'impugnazione, la cui mancanza determina una sanzione processuale automatica di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è inammissibile per un vizio formale originario, la Corte non esamina il merito della condanna impugnata e applica la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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