Sentenza del 25/06/2018 n. 4466 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Indagini bancarie - Lavoratore autonomo - Verifica fiscale della Guardia di Finanza - Presunzione legale - Mancato rispetto dei 60 giorni - Necessità di rispettare i tempi di decadenza - Sussiste - Azione accertatrice - Annualità in imminente scadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sulle movimentazioni dei conti correnti bancari, sostenendo l'illegittimità dell'atto per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 tra la conclusione della verifica fiscale e l'emissione dell'avviso di accertamento. L'accertamento utilizzava inoltre la presunzione legale prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui versamenti e, alle condizioni previste, prelevamenti non giustificati possono essere considerati maggiori componenti reddituali.
La decisione
La contestazione è stata respinta. I giudici hanno ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio, poiché il mancato rispetto dei 60 giorni era giustificato da specifiche ragioni di urgenza: l'annualità oggetto di accertamento era prossima alla scadenza dei termini decadenziali e l'Ufficio si era attivato tempestivamente dopo aver ricevuto dalla Guardia di Finanza gli esiti della verifica. Pertanto, l'avviso fondato sulle indagini bancarie è stato ritenuto legittimo.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, punti 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973
Prevede una presunzione legale relativa di maggior reddito derivante dalle movimentazioni bancarie: i versamenti e, per imprenditori e lavoratori autonomi secondo la disciplina applicabile, i prelevamenti non adeguatamente giustificati possono essere imputati a componenti positivi di reddito, salvo prova contraria o indicazione del beneficiario.
Art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi e costituisce il quadro normativo dell'azione accertatrice utilizzata nei confronti del contribuente.
Art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Disciplina i termini di decadenza per l'accertamento in materia di IVA; la prossimità della scadenza può assumere rilievo nella valutazione delle ragioni di urgenza.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
Stabilisce il termine ordinario di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni per consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto. Il termine può essere derogato soltanto in presenza di specifiche e concrete ragioni di urgenza, non per mere esigenze organizzative.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 2592/2014
Richiamata come precedente favorevole alla possibilità di emettere l'accertamento prima della scadenza dei 60 giorni quando ricorrano effettive ragioni di urgenza.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 9424/2014
Richiamata a sostegno della validità dell'accertamento emesso in tempi ravvicinati alla verifica quando l'Amministrazione debba evitare la decadenza del proprio potere accertativo.
Commissione tributaria regionale per la Toscana, Sezione 9, sentenza n. 1542/2017
Precedente indicato come contrario, a dimostrazione dell'esistenza di un orientamento non univoco sulla sufficienza della prossimità della scadenza dei termini a giustificare la deroga al termine di 60 giorni.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 è la regola; l'emissione anticipata dell'accertamento è legittima solo se l'Amministrazione dimostra ragioni di urgenza specifiche, concrete e riferibili al singolo caso.
- La prossima scadenza del termine decadenziale può costituire una ragione di urgenza, soprattutto quando l'Ufficio riceva gli esiti della verifica della Guardia di Finanza a ridosso della scadenza e si attivi senza ritardi ingiustificati.
- La sola esigenza generica di rispettare i termini o di smaltire il lavoro non è normalmente sufficiente: occorre verificare le date della verifica, della trasmissione degli atti e dell'emissione dell'avviso.
- Le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento tramite presunzione legale, ma il contribuente può superarla fornendo una giustificazione analitica, documentata e riferita alle singole operazioni.
- Quando l'accertamento deriva da indagini bancarie, la difesa deve contestare sia la concreta applicazione della presunzione sui movimenti sia l'esistenza e la motivazione delle ragioni di urgenza che hanno portato al mancato rispetto dei 60 giorni.
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