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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02722/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva acquistato un immobile finanziandolo con un mutuo a tasso variabile e, contestualmente, con un contratto di interest rate swap asseritamente stipulato per coprire il rischio di aumento dei tassi. Dopo l’estinzione anticipata del mutuo, aveva chiesto di chiudere anche il derivato senza corrispondere il mark to market richiesto dalla banca e aveva domandato la restituzione degli interessi e dei flussi pagati, sostenendo: che il mutuo prevedeva interessi di mora usurari; che lo swap fosse collegato negozialmente al mutuo e dovesse cessare con esso; che, in alternativa, il derivato fosse nullo per difetto originario di causa concreta o di alea, non avendo mai svolto una reale funzione di copertura. In cassazione la società ha dedotto: vizio di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., cioè la mancata funzione di copertura dello swap; violazione degli artt. 1418 e 1322 c.c., dell’art. 21 TUF e dell’art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998 per non avere accertato la concreta funzione del derivato; violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello fondato la decisione su un presupposto di copertura che la parte avrebbe negato; omessa/errata valutazione della perizia di parte e del diniego di consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, era intelligibile e superava il minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la presenza di doppia conforme, non essendo state indicate differenze tra le basi fattuali delle due decisioni di merito. Ha dichiarato inammissibili il terzo, quarto e quinto motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto essenziale degli atti processuali dai quali desumere l’asserita contraddizione della propria linea difensiva. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, sia perché coperto dalla doppia conforme rispetto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., sia perché la doglianza tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte d’appello sul diniego della CTU, qualificata come esplorativa. La società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    art 132 c.p.c. in relazione all’art 360 nr 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza è priva di motivazione, meramente apparente, affetta da contrasto irriducibile o incomprensibile; nel caso concreto la motivazione d’appello è stata ritenuta sufficiente e comprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 4; n. 5; primo comma nr 3

    Il sindacato di legittimità sul n. 5 è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di riesaminare questioni, argomentazioni o elementi istruttori già considerati. Il n. 4 rileva solo per vizi processuali effettivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per difetto di causa o di alea richiede un accertamento concreto della funzione e della struttura del contratto; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione o di erronea ricostruzione del thema decidendum richiede una precisa esposizione degli atti processuali rilevanti; senza trascrizione degli atti la censura non è scrutinabile.

  • art. 1322 c.c.

    La validità del contratto atipico va verificata in concreto rispetto alla funzione economico-sociale perseguita; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di autosufficienza.

  • art. 21 TUF

    La ricorrente invocava gli obblighi di correttezza e diligenza dell’intermediario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile senza scrutinio nel merito.

  • art. 26 Regolamento Consob n. 11522/1998

    art. 26 Regolamento Consob nr 11522/98

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla funzione del derivato; la Corte non ha esaminato il merito per difetto di autosufficienza.

  • Determinazione Consob DI/99013791 del 1999

    determinazione Consob DI/99013791 del 1999

    Richiamata dalla ricorrente quale fonte regolamentare a supporto delle censure sullo swap; non oggetto di valutazione nel merito.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione dopo la riforma del 2012 è ristretto al minimo costituzionale: la sentenza è censurabile solo se manca del tutto la motivazione, se essa è meramente apparente o se è incomprensibile, non quando la parte contesti la sufficienza dell’iter argomentativo.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la sentenza di primo grado e quella d’appello si fondano su diverse ragioni di fatto.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per censurare il mancato esame di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Le censure che presuppongono la diversa interpretazione degli atti processuali devono rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo almeno i passaggi essenziali degli atti rilevanti per consentire alla Corte il controllo richiesto.
  • La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio può essere respinta come esplorativa quando sia formulata per accertare in astratto la compatibilità di un contratto con una certa funzione economica, senza allegazioni specifiche idonee a giustificarne l’utilità probatoria.
  • La nullità del contratto per difetto di causa o di alea nel derivato va valutata sulla base della concreta struttura e funzione del negozio, ma la relativa censura è inammissibile se non supportata da una completa rappresentazione del thema decidendum e degli atti processuali pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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