Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/11/2018 n. 2610 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - accertamento mediante adesione - scoperta di fatti nuovi e ulteriori emersi successivamente all'accordo - modifica legislativa della disciplina sostanziale - non è tale - efficacia vincolante dell'adesione sull'Ufficio - permane.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Dopo la conclusione di un accertamento mediante adesione, l'Ufficio aveva esercitato un'ulteriore azione accertatrice sul medesimo imponibile, facendo leva su una modifica legislativa della disciplina sostanziale del transfer pricing. Il contribuente ha sostenuto che tale modifica non costituisse un fatto nuovo e ulteriore ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 218/1997 e che, pertanto, l'accordo di adesione mantenesse efficacia vincolante, impedendo ulteriori rettifiche sullo stesso imponibile.

La decisione

La modifica legislativa della disciplina del transfer pricing non è stata considerata un fatto nuovo e ulteriore idoneo a riaprire l'attività accertativa. Per fatti nuovi devono intendersi elementi storici o documentali non emersi durante l'accertamento con adesione, capaci di dimostrare l'esistenza di un reddito non dichiarato o un maggior reddito parzialmente dichiarato. In assenza di tali elementi, l'Ufficio resta vincolato dall'accordo di adesione e non può effettuare un ulteriore accertamento sul medesimo imponibile.

Norme richiamate

  • D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, comma 4

    Il riferimento ai "fatti nuovi" è interpretato come riferito a elementi storici o documentali non emersi in sede di accertamento mediante adesione.

    La norma consente una nuova azione accertatrice soltanto quando emergano fatti nuovi e ulteriori, non precedentemente conosciuti o valutati, che dimostrino un reddito non dichiarato o un maggior reddito imponibile. Una successiva modifica legislativa della disciplina sostanziale non costituisce, di per sé, un fatto nuovo.

Massime di principio

  • Un accordo di accertamento con adesione vincola l'Amministrazione finanziaria e, di regola, impedisce ulteriori rettifiche sul medesimo imponibile.
  • La riapertura dell'accertamento richiede fatti storici o documentali nuovi, non una diversa interpretazione giuridica o una modifica successiva della disciplina applicabile.
  • Per essere rilevanti, i fatti nuovi devono essere concretamente idonei a dimostrare un reddito non dichiarato o un maggior reddito imponibile.
  • In una situazione analoga, occorre verificare se l'Ufficio fondi il nuovo accertamento su prove effettivamente sopravvenute oppure soltanto su un mutamento normativo o interpretativo; nel secondo caso, l'efficacia vincolante dell'adesione dovrebbe permanere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.