Sentenza del 06/11/2018 n. 2610 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - accertamento mediante adesione - scoperta di fatti nuovi e ulteriori emersi successivamente all'accordo - modifica legislativa della disciplina sostanziale - non è tale - efficacia vincolante dell'adesione sull'Ufficio - permane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Dopo la conclusione di un accertamento mediante adesione, l'Ufficio aveva esercitato un'ulteriore azione accertatrice sul medesimo imponibile, facendo leva su una modifica legislativa della disciplina sostanziale del transfer pricing. Il contribuente ha sostenuto che tale modifica non costituisse un fatto nuovo e ulteriore ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 218/1997 e che, pertanto, l'accordo di adesione mantenesse efficacia vincolante, impedendo ulteriori rettifiche sullo stesso imponibile.
La decisione
La modifica legislativa della disciplina del transfer pricing non è stata considerata un fatto nuovo e ulteriore idoneo a riaprire l'attività accertativa. Per fatti nuovi devono intendersi elementi storici o documentali non emersi durante l'accertamento con adesione, capaci di dimostrare l'esistenza di un reddito non dichiarato o un maggior reddito parzialmente dichiarato. In assenza di tali elementi, l'Ufficio resta vincolato dall'accordo di adesione e non può effettuare un ulteriore accertamento sul medesimo imponibile.
Norme richiamate
D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, comma 4
Il riferimento ai "fatti nuovi" è interpretato come riferito a elementi storici o documentali non emersi in sede di accertamento mediante adesione.
La norma consente una nuova azione accertatrice soltanto quando emergano fatti nuovi e ulteriori, non precedentemente conosciuti o valutati, che dimostrino un reddito non dichiarato o un maggior reddito imponibile. Una successiva modifica legislativa della disciplina sostanziale non costituisce, di per sé, un fatto nuovo.
Massime di principio
- Un accordo di accertamento con adesione vincola l'Amministrazione finanziaria e, di regola, impedisce ulteriori rettifiche sul medesimo imponibile.
- La riapertura dell'accertamento richiede fatti storici o documentali nuovi, non una diversa interpretazione giuridica o una modifica successiva della disciplina applicabile.
- Per essere rilevanti, i fatti nuovi devono essere concretamente idonei a dimostrare un reddito non dichiarato o un maggior reddito imponibile.
- In una situazione analoga, occorre verificare se l'Ufficio fondi il nuovo accertamento su prove effettivamente sopravvenute oppure soltanto su un mutamento normativo o interpretativo; nel secondo caso, l'efficacia vincolante dell'adesione dovrebbe permanere.
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