Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7951/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di inidoneità recante punteggio di 19 ed esito "NON SUPERATA" (COMPITO SPSCLD84H41I470N) relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto in data 30 luglio 2025, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del predetto concorso pubblico, nella parte in cui non contempla l'odierna ricorrente e del conseguente provvedimento di non ammissione della medesima alla successiva fase di valutazione dei titoli; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ivi compresi il provvedimento di approvazione finale della graduatoria, il verbale di correzione della prova della ricorrente recante l'attribuzione del punteggio di 19/30, il questionario del quiz somministrato alla ricorrente ai fini dello svolgimento della prova scritta recante cinque domande (e risposte) illegittime, nonché il relativo atto di approvazione delle predette domande di esame della prova de qua e le relative risposte; e per l'accertamento - del diritto della ricorrente alla rettifica in melius del punteggio assegnatole e quindi ad essere dichiarata idonea nonché ammessa alla successiva fase procedimentale di valutazione dei titoli e conseguente obbligo delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente, incrementando lo stesso ammettendola alla successiva fase della valutazione dei titoli. per quanto riguarda i motivi aggiunti del 17 febbraio 2026: - del verbale n 10 del 7 novembre 2025 conosciuto a seguito di avvenuto deposito nel presente giudizio da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato in data 9 gennaio 2025 con cui la Commissione Esaminatrice ha confermato l’esattezza delle risposte ai quesiti contestati dalla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’1 aprile 2026: - della graduatoria dei vincitori pubblicata in data 18 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202515754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità con punteggio iniziale di 19/30, mancata inclusione nell’elenco degli idonei e conseguente non ammissione alla valutazione dei titoli, nonché verbale di conferma delle risposte contestate e graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta del concorso, sostenendo l’illegittimità dei quesiti nn. 9, 17, 21, 23 e 32. Ha dedotto, in particolare, che per il quesito n. 9 anche la risposta indicante la donna sarebbe stata corretta quale simbolo della Giustizia; che per il quesito n. 17 sarebbe stata coerente con il brano la risposta secondo cui Picasso avrebbe reinterpretato il cubismo rendendolo un linguaggio adatto a sé; che per il quesito n. 21 anche Discord, mediante applicativi aggiuntivi, avrebbe consentito la trascrizione automatica dell’audio delle riunioni; che per il quesito n. 23 anche la risposta “clemenza” sarebbe stata sinonimo di “indulgenza”; e che per il quesito n. 32 la risposta concernente l’indicazione dell’importo del diritto con mezzi idonei sarebbe stata compatibile con il decreto ministeriale richiamato, senza limitazione ai soli mezzi telematici. Dopo la rettifica amministrativa relativa al quesito n. 23, il punteggio è stato elevato a 20/30, comunque inferiore alla soglia di idoneità di 21/30. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il verbale della Commissione che aveva confermato le risposte contestate e la graduatoria finale, per illegittimità derivata. Le amministrazioni hanno eccepito anche il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l’ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia quindi estraneo alla procedura. Nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al quesito n. 23, poiché la Commissione aveva già riconosciuto la correttezza della risposta della ricorrente e rettificato il punteggio. Le censure relative ai quesiti nn. 9, 17, 21 e 32 sono state ritenute infondate. Per il quesito n. 9, la risposta “spada” è stata considerata coerente con il simbolismo classico della Giustizia, mentre il riferimento al sesso della figura non individuava un simbolo equivalente. Per il quesito n. 17, il brano descriveva una ricerca artistica sviluppata attraverso più esperienze e modi espressivi, senza affermare specificamente la reinterpretazione del cubismo e il suo adattamento all’artista. Per il quesito n. 21, la possibilità di trascrizione tramite Discord richiedeva applicativi esterni e non derivava dal solo strumento indicato. Per il quesito n. 32, trattandosi di quesito nozionistico formulato con espresso riferimento al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modificazioni, la risposta doveva essere quella congruente con la fonte normativa richiamata; la scelta della risposta relativa ai mezzi telematici è stata quindi ritenuta legittima. Il riconoscimento del punteggio per il quesito n. 23 non consentiva comunque il raggiungimento della soglia di 21/30. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre oneri di legge, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.

    La disposizione ha consentito al TAR di definire immediatamente il giudizio nel merito in sede cautelare, essendo trascorsi i termini previsti e risultando completo il contraddittorio.

  • artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate quale base per il ricorso a precedenti conformi della stessa Sezione nella motivazione della sentenza.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Il principio di buon andamento giustifica, secondo il giudice, la previsione di prove concorsuali a risposta multipla con taglio nozionistico, idonee a garantire celerità, limitazione della discrezionalità valutativa e par condicio.

  • d.m. Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

    Essendo la fonte espressamente richiamata nel quesito n. 32, la risposta esatta doveva essere quella congruente con il contenuto del decreto e delle sue successive modificazioni.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure quando la risposta prescelta risulti irragionevole, arbitraria o illogica, purché il candidato fornisca almeno un principio di prova della relativa anomalia.
  • Nei quiz a risposta multipla l’amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue. Non è legittimo costringere il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile; la discrezionalità tecnica deve rispettare la cosiddetta riserva di scienza.
  • Quando un quesito concorsuale di natura giuridica richiama espressamente una disposizione o una fonte normativa, la risposta corretta deve essere congruente con il diritto positivo vigente e non può fondarsi su interpretazioni manipolative o creative del testo normativo.
  • Il richiamo nel quesito a una fonte normativa senza l’indicazione dell’articolo non rende di per sé illegittima la domanda, purché il riferimento alla fonte sia chiaro e la risposta esatta sia individuabile in modo congruente con il contenuto della fonte richiamata.
  • La rettifica del punteggio relativa a un singolo quesito determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale profilo, ma non comporta l’accoglimento del ricorso quando, anche dopo la rettifica, il candidato non raggiunga la soglia minima di idoneità e le ulteriori contestazioni siano infondate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.