Cassazione Civile, Ordinanza n. 29658/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui Roma Capitale aveva richiesto l'ICI per l'anno 2011 su un immobile di proprietà della società contribuente. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo che l'immobile fosse occupato abusivamente da terzi e che tale occupazione escludesse, in capo al proprietario, il possesso richiesto come presupposto dell'imposta. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011 e degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 504/1992, in relazione agli artt. 1140 e 1168 c.c., sostenendo che l'occupazione abusiva non elimina la soggettività passiva del proprietario ai fini del tributo. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso di Roma Capitale, cassando la sentenza impugnata. Ha affermato che l'occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi non incide sull'obbligo del proprietario di corrispondere l'IMU/ICI, poiché il presupposto impositivo è collegato alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale e non alla materiale disponibilità del bene. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito e condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.l. n. 201/2011
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il presupposto impositivo non viene meno per la mera occupazione abusiva del bene
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 504/1992
la Corte li interpreta nel senso che il presupposto dell'ICI è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, prescindendo dalla redditività o dalla materiale disponibilità del bene
art. 1140 c.c.
richiamato per chiarire che rileva il potere sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà, mentre la mera detenzione è irrilevante
art. 1168 c.c.
menzionato nel motivo di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nel provvedimento
art. 9 d.lgs. n. 23/2011
richiamato in relazione all'IMU per affermare che, anche nel leasing risolto, soggetto passivo resta il locatore titolare del diritto reale, nonostante la mancata riconsegna materiale del bene
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI/IMU il soggetto passivo è individuato, di regola, in base alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene, non in base alla disponibilità materiale o alla fruizione concreta dell'immobile.
- L'occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non è di per sé idonea a escludere il presupposto impositivo in capo al proprietario, quando il bene resti a lui riferibile sul piano dominicale.
- La detenzione di fatto del bene da parte di terzi, anche se illegittima, non sostituisce la titolarità del diritto reale rilevante ai fini dell'imposizione patrimoniale.
- In materia di imposte immobiliari, la nozione di possesso fiscalmente rilevante non coincide con la materiale disponibilità del cespite, ma con la relazione giuridica qualificata che lega il bene al titolare del diritto reale.
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