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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19222/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l'appello principale dell'Ufficio e rigettando il suo appello incidentale, aveva confermato un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2006, fondato sul riscontro dell'impiego di personale "in nero". Con il primo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il numero delle dipendenti irregolari fosse inferiore a nove. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia e violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 2729 c.c. e 109 d.P.R. 917/1986, oltre agli artt. 112 e 132 c.p.c., assumendo che la sola presenza di lavoratori in nero non bastasse a fondare un maggior reddito in difetto di ulteriori gravi indizi di maggiore produzione non fatturata.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminati solo in parte inammissibili e per il resto infondati. Ha osservato che la CTR aveva fondato il proprio convincimento sul brogliaccio extracontabile rinvenuto in azienda, dal quale risultava l'impiego di dodici dipendenti, di cui tre regolari, e non aveva quindi omesso l'esame del fatto decisivo. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, ritenendo che la decisione di rigetto dell'appello incidentale fosse almeno implicitamente incompatibile con la tesi della contribuente. Sul piano sostanziale, ha affermato che l'accertamento induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973 può fondarsi anche su scritture extracontabili e su presunzioni semplici; la presenza di lavoratori in nero, desunta da documentazione extracontabile e dalle dichiarazioni delle lavoratrici regolarmente inquadrate, è idonea a presumere maggiori ricavi non dichiarati. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso e non ha provveduto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è ravvisabile quando il fatto risulti comunque valutato dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie ritenute decisive.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia richiede la completa mancanza del provvedimento sul capo di domanda o motivo; non ricorre se la decisione adottata comporta un rigetto implicito della pretesa.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento induttivo del reddito è consentito anche in presenza di contabilità formalmente tenuta ma inattendibile e può fondarsi su presunzioni semplici, anche tratte da documentazione extracontabile.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili per dimostrare l'incompletezza della dichiarazione e la sussistenza di maggiori ricavi, se dotate di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della deduzione di insufficienza probatoria, ma la Corte ha ritenuto prevalente la ricostruzione induttiva basata sulle presunzioni.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Non vi è violazione per difetto di motivazione o omessa pronuncia quando la sentenza di merito rende comprensibile la ratio decidendi e rigetta, anche implicitamente, le censure della parte.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la contabilità extracontabile o "in nero" costituisce un valido elemento indiziario idoneo a sorreggere un accertamento induttivo, purché l'insieme degli elementi abbia i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La presenza di lavoratori irregolari nell'impresa può legittimare, secondo comune esperienza, la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati, salvo prova contraria del contribuente circa l'assenza di un incremento del volume d'affari.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si pronunci affatto su una domanda o su un motivo di gravame; non è configurabile se la decisione contiene un rigetto implicito incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.
  • Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito che, sulla base di una motivazione sintetica ma effettiva e non contraddittoria, ritenga attendibile un brogliaccio extracontabile quale fonte di prova presuntiva di maggior reddito.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su presunzioni semplici adeguate, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la non idoneità degli indizi a provare la maggiore capacità produttiva o il maggior reddito contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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