Sentenza n. 1398/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità: a) del provvedimento di diniego prot. GSEWEB/P20220338965 del 24.6.2022 di GSE, notificato alla ricorrente in data 5.7.2022, recante come oggetto “FER000487/Diniego – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del DM 6 luglio 2012 e del DPR n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica acqua fluente con potenza pari a 0,075MW, nel Comune di TRAVESIO (PN) – Codice Registro: IDRO_RG2012”; b) della comunicazione prot. GSEWEB/P20210182937 dd. 29.3.2021, ad oggetto: “FER000487/Preavviso di rigetto – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del DM 6 luglio 2012 e del DPR n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica acqua fluente con potenza pari a 0,075MW, nel Comune di TRAVESIO (PN) – Codice Registro: IDRO_RG2012”; c) della presupposta nota prot. GSEWEB/P20150035349 del 9.6.2015, con cui il GSE comunicava la sospensione del procedimento amministrativo, fino all'ottenimento di un esplicito pronunciamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia in merito alle modifiche apportate al progetto allegato all'Autorizzazione Unica del 8.5.2012, nonché alla conformità dell'impianto al progetto autorizzato; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso ai meccanismi di incentivazione per un impianto idroelettrico, preceduto da sospensione del procedimento e preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del GSE di accesso agli incentivi previsti dal d.m. 6 luglio 2012 per un impianto idroelettrico di nuova costruzione, sostenendo che l’impianto fosse entrato in esercizio entro il termine utile. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 2, comma 1, lettera m), 11 e 21 del d.m. 6 luglio 2012, delle Procedure applicative del decreto, nonché difetto dei presupposti, travisamento ed errore di fatto e di diritto. Il ricorrente sosteneva che il parallelo alla rete, la conclusione delle opere elettromeccaniche e il certificato di ultimazione dei lavori dimostrassero l’entrata in esercizio entro il termine previsto. Il secondo motivo deduceva violazione delle medesime disposizioni, dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che il GSE avesse fondato il diniego su un insufficiente scambio di comunicazioni con la Regione. Il terzo motivo deduceva illegittimità propria e derivata, violazione degli artt. 1, 2 e 21-nonies l. n. 241/1990, del divieto di aggravamento del procedimento, dell’obbligo di concluderlo entro i termini e dei doveri di buona fede, in relazione alla sospensione del procedimento protrattasi per circa sette anni. E-Distribuzione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo adottato gli atti impugnati né rivestendo la qualità di controinteressata.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di E-Distribuzione, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva ed estromettendola dal giudizio, poiché la società non aveva adottato gli atti impugnati, non vantava interessi legittimi pretensivi od oppositivi rispetto all’operato del GSE e il ricorso non conteneva censure riferibili a suoi atti. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego perché l’accesso agli incentivi presuppone l’entrata in esercizio dell’impianto dopo il completamento di tutti i lavori previsti dal progetto autorizzato. Il mero parallelo alla rete o l’inserimento nel sistema GAUDÌ non sono sufficienti quando risultino ancora incomplete opere elettromeccaniche o civili. Le diverse dichiarazioni rese dal Consorzio — indicanti date differenti di ultimazione dei lavori e attestanti inizialmente la presenza di lavorazioni di piccola entità ancora da completare — rendevano inattendibile la data dichiarata del 13 marzo 2015 e impedivano di accertare con certezza il rispetto del termine ultimo del 15 maggio 2016, decorso il quale l’impianto sarebbe decaduto dal beneficio. Il secondo motivo è stato respinto perché il GSE aveva svolto un’istruttoria adeguata, acquisendo informazioni dalla Regione, soggetto competente per gli aspetti autorizzativi e per il collaudo. Le informazioni regionali, non contestate dal ricorrente, evidenziavano che nel luglio 2016 l’impianto non era ancora pronto per entrare in esercizio e che solo il 16 agosto 2016 era stata trasmessa la documentazione necessaria al collaudo. Il GSE era inoltre espressamente autorizzato dal d.m. 6 luglio 2012 a interpellare altri soggetti per acquisire le informazioni necessarie alla verifica dei presupposti dell’incentivo. Anche il terzo motivo è stato respinto. La lunga sospensione del procedimento non incideva sulla legittimità del diniego finale e non risultava sine die né contraria a buona fede, poiché inizialmente era finalizzata ad acquisire il pronunciamento regionale sulle modifiche progettuali e, successivamente, era giustificata dall’attesa della definizione di un contenzioso riguardante impianti analoghi in Friuli Venezia Giulia. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lettera m), d.m. 6 luglio 2012
la data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui, al termine dell’intervento, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDÌ di Terna
La data di entrata in esercizio richiede il primo funzionamento in parallelo successivo al completamento dell’intervento; il parallelo alla rete non è da solo sufficiente se non risultano completate tutte le opere previste.
art. 11, commi 1 e 2, d.m. 6 luglio 2012
il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo [...] Decorso il termine massimo di 12 mesi, il soggetto responsabile decade dal diritto all’accesso ai benefici
Gli impianti ammessi in graduatoria devono entrare in esercizio entro il termine ordinario di 28 mesi, con un ritardo massimo di ulteriori 12 mesi; decorso tale termine, si verifica la decadenza dall’accesso agli incentivi.
art. 21, comma 11, d.m. 6 luglio 2012
il GSE possa interpellare “altri soggetti” al fine di acquisire le informazioni funzionali allo svolgimento delle attività di propria competenza
Il GSE può acquisire informazioni da soggetti diversi dal richiedente, inclusa l’amministrazione competente per i titoli autorizzativi, per verificare i presupposti dell’incentivo.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base delle dichiarazioni del richiedente e degli elementi acquisiti presso la Regione.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
La sospensione del procedimento non viola i doveri di collaborazione e buona fede quando è giustificata dalla necessità di acquisire chiarimenti istruttori e di attendere la definizione di un contenzioso rilevante per la decisione.
art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
È richiamato quale fondamento dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione dell’impianto, senza costituire la base decisiva del rigetto.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso agli incentivi per impianti da fonti rinnovabili, l’entrata in esercizio presuppone non soltanto il primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica, ma anche il previo completamento di tutte le opere civili, delle macchine e dei dispositivi elettromeccanici previsti dal progetto autorizzato; non è consentito distinguere, tra le opere assentite, quelle essenziali da quelle non essenziali al funzionamento dell’impianto.
- Il mero inserimento dell’impianto nel sistema GAUDÌ o l’attestazione del parallelo alla rete non dimostrano da soli l’entrata in esercizio quando risultino incomplete opere previste dal progetto o emergano dichiarazioni del soggetto responsabile incompatibili quanto alle date di ultimazione dei lavori.
- Quando il termine previsto dalla disciplina incentivante è decadenziale, l’incertezza non superata sulla data effettiva di entrata in esercizio impedisce di accertare il rispetto del termine e legittima il diniego dell’incentivo, anche se il richiedente abbia indicato una data anticipata nella domanda.
- Nella verifica dei presupposti per l’erogazione degli incentivi, il GSE può acquisire informazioni presso altre amministrazioni competenti; le informazioni non contestate dal richiedente, se idonee a evidenziare l’incertezza sulla realizzazione dell’impianto e sulla sua effettiva entrata in esercizio, possono fondare il diniego senza necessità di ulteriori accertamenti non indicati dalla disciplina.
- La sospensione di un procedimento per l’accesso a incentivi non rende illegittimo il provvedimento finale per il solo fatto della sua durata, quando sia giustificata dall’acquisizione di chiarimenti da parte dell’autorità competente o dall’attesa della definizione di un contenzioso rilevante per la decisione e non risulti arbitraria o sine die.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →