Cassazione Civile, Ordinanza n. 32133/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una ex coniuge nei confronti dell'altro coniuge separato per ottenere la restituzione di somme e beni che assumeva di sua esclusiva pertinenza: in particolare una somma proveniente da titoli il cui controvalore era confluito in un conto corrente cointestato, il ricavato della vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà e alcuni gioielli. Il convenuto proponeva anche domanda riconvenzionale per la restituzione di beni ed effetti personali. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda dell'attrice, condannando il convenuto alla restituzione di una somma; la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c., 143 e 2034 c.c. nonché illogicità della sentenza, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'onere di una specifica contestazione sulla domanda riconvenzionale e che, viceversa, la controparte avrebbe dovuto contestare in modo chiaro e circostanziato la dedotta detenzione di beni personali. Inoltre lamentava che i giudici di merito avessero omesso l'esame dei documenti prodotti, trascurando le operazioni bancarie che, secondo il ricorrente, dimostravano il reimpiego delle somme in un conto titoli cointestato e non nel patrimonio personale, nonché una locazione disposta per esigenze della controparte. In sostanza, il ricorrente mirava a sovvertire la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria compiuta nei due gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla non contestazione, affermando che la verifica circa l'esistenza e l'ampiezza della contestazione è affidata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale; nel caso concreto la Corte d'appello aveva adeguatamente accertato che la domanda riconvenzionale del ricorrente era del tutto generica, priva di specifica allegazione dei fatti e persino non supportata dal richiamato "separato atto allegato". Quanto alla somma prelevata dal conto cointestato, la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione secondo cui l'attrice aveva provato la provenienza esclusiva delle somme e il ricorrente non aveva fornito prova della dedotta diversa destinazione o del reimpiego in altro conto. È stata inoltre esclusa la dedotta anomalia motivazionale, poiché il controllo di legittimità è ormai limitato al "minimo costituzionale" e non consente di riesaminare il merito o le prove; inoltre, trattandosi di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente le diverse rationes di fatto delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese, alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 167 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione delle allegazioni e alle preclusioni processuali nella fase di merito
art. 143 c.c.
richiamato formalmente dal ricorrente nel motivo di ricorso, senza una specifica applicazione da parte della Corte
art. 2034 c.c.
richiamato formalmente dal ricorrente nel motivo di ricorso, senza una specifica applicazione da parte della Corte
art. 115 c.p.c.
la non contestazione rileva ai fini della decisione solo se la parte che la invoca abbia prima allegato in modo puntuale i fatti di causa; i fatti specificamente allegati e non contestati si considerano non contestati
art. 2697 c.c.
è richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova; la Corte ribadisce che chi allega un fatto costitutivo deve provarlo e che la controparte deve provare eventuali fatti modificativi o estintivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo la verifica del rispetto del minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, altrimenti il vizio motivazionale non è scrutinabile
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata adottata nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie e per la richiesta di decisione dopo la proposta del consigliere
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata e di un importo in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera solo se la parte che lo invoca abbia previamente allegato in modo specifico i fatti costitutivi della propria pretesa; una domanda o deduzione generica non impone all'avversario una contestazione analitica.
- La valutazione circa l'esistenza, la specificità e l'ampiezza della contestazione è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Chi afferma di avere diritto alla restituzione di somme o beni deve allegare e provare il titolo della propria pretesa; la controparte, per paralizzarla, deve provare fatti modificativi, estintivi o impeditivi specificamente allegati e dimostrati.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione della sentenza di merito è limitato al rispetto del minimo costituzionale e non abbraccia più censure di mera insufficienza o contraddittorietà, salvo casi di motivazione mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che intenda denunciare un vizio motivazionale deve indicare specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; in difetto, la censura è inammissibile.
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