Cassazione Penale, Sentenza n. 00194/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p., relativamente a una dichiarazione sostitutiva resa il 21/07/2020) e per inosservanza di un provvedimento dell'autorità (ordinanza comunale n. 217820 del 20/08/2020). Il ricorrente deduceva che la dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 non potesse costituire atto pubblico ai fini dell'art. 483 c.p. e che mancasse il dolo perché la conformità della struttura sarebbe stata garantita dal proprietario Foschi; contestava inoltre la valutazione probatoria relativa allaccesso della Polizia municipale del 29/08/2020 (art. 650 c.p.), sostenendo che lalbergo fosse chiuso e allinterno vi fossero solo persone incaricate di pulizie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale (art. 76, comma 3) e che la loro mendace attestazione è punibile ai sensi del codice penale; ha richiamato precedente giurisprudenza che qualifica la dichiarazione sostitutiva di atto notorio come idonea a integrare il delitto di falso ideologico del privato in atto pubblico. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché esso mirava a una rivalutazione del materiale probatorio compiuta in sede di legittimità, materia non consentita. Di conseguenza il rigetto del ricorso conferma la decisione della Corte di appello (che aveva parzialmente riformato il primo grado assolvendo dalluno dei capi) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dellart. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
La corte ritiene applicabile la fattispecie del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico anche quando il falso venga dichiarato in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, poiché tale dichiarazione è considerata come resa a pubblico ufficiale.
art. 650 cod. pen.
La corte condivide la valutazione di merito secondo cui la violazione dellordinanza sindacale/dirigenziale (cessazione dellattività ricettiva) è integrata sulla base degli accertamenti di polizia locale; eventuali contrapposte valutazioni probatorie non sono sindacabili in sede di cassazione se non per vizio di motivazione di legge.
d.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46, 47 e art. 76
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione rientrano nel perimetro delle dichiarazioni rese come a pubblico ufficiale (art. 76, comma 3) e le dichiarazioni mendaci previste dal comma 1 sono punite ai sensi del codice penale; pertanto la mendacità di una dichiarazione sostitutiva può integrare il reato di cui allart. 483 c.p.
D.G.R. n. 916 del 2007
Citata in relazione ai requisiti minimi di classificazione alberghiera che il dichiarante attestava falsamente di possedere; la norma di rango regionale definisce i requisiti tecnici oggetto dellattestazione.
Ordinanza dirigenziale n. 217820 del 20/08/2020 (Comune di Rimini)
Atto amministrativo locale che ordinava la cessazione dellattività ricettiva; la sua inosservanza, accertata dallaccesso degli agenti municipali, è stata ritenuta fonte del reato previsto dallart. 650 c.p.
Massime di principio
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 possono, se mendaci, integrare il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico ai sensi dellart. 483 c.p., poiché sono considerate rese come a pubblico ufficiale ai sensi dellart. 76 d.P.R. 445/2000.
- Per integrare il reato di falsità ideologica in dichiarazione sostitutiva è necessario che il dichiarante attest i falsamente fatti o qualità di diretta conoscenza e che sussista il dolo; semplici riferimenti a comunicazioni di terzi o impegni altrui non escludono automaticamente la responsabilità penale.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione del merito probatorio: le critiche che mirano a ribaltare la valutazione delle prove decise dai giudici di merito sono, di regola, inammissibili salvo che non emergano vizi di legge o travisamento documentato.
- La conformità formale di una struttura a requisiti tecnici prevista da normative regionali può essere oggetto di autocertificazione, ma la mendacità di tale autocertificazione è sanzionabile penalmente; pertanto chi firma una dichiarazione sostitutiva assume responsabilità penale diretta.
- In caso di contestazione per inosservanza di un ordine di cessazione di attività, la prova degli accessi e del concreto svolgimento dellattività al momento dellaccertamento è centrale; le versioni alternative dei testimoni saranno valutate dai giudici di merito e difficilmente rivedibili in cassazione.
- Chi intende sollevare profili di assenza del dolo o di errori sulle condizioni tecniche dichiarate deve fornire elementi probatori specifici e non mere affermazioni generiche o dichiarazioni di terzi prive di particolari competenze tecniche.
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