Cassazione Penale, Sentenza n. 9228/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (applicata ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992) ripristinando la pena detentiva e l'ammenda. Il ricorrente denunciava che il pubblico ministero non aveva emesso né notificato l'ordine di esecuzione come previsto dall'art. 43 d.lgs. 274/2000 e dall'art. 5 del DM 26/3/2001, motivo per cui non aveva potuto iniziare il lavoro di pubblica utilità e completarlo per ottenere la declaratoria di estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che il giudice dell'esecuzione ha revocato la sanzione sostitutiva senza prima accertare se l'organo competente avesse dato impulso alla fase esecutiva (notifica dell'ordine di esecuzione). La Corte ha chiarito che, pur essendo possibile che il condannato inizi spontaneamente il lavoro di pubblica utilità presso l'ente indicato in sentenza, l'avvio formale dell'esecuzione è a carico dell'autorità (pubblico ministero o, in base alla normativa specifica e alla giurisprudenza, anche il giudice che ha emesso la sentenza) e che la revoca non può fondarsi esclusivamente sull'inerzia del condannato senza verificare l'iniziativa dell'organo preposto.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, D.lgs. n. 285/1992
Norma che consente la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità in caso di guida in stato di ebbrezza; la Corte rileva che la sentenza deve individuare l'attività e l'ente presso il quale è svolta e che il giudice che ha disposto la sostituzione riveste un ruolo primario nell'avvio dell'esecuzione.
art. 43, D.lgs. n. 274/2000
Disciplina l'ordine di esecuzione a cura del pubblico ministero e le modalità di notifica; nel caso di specie il ricorrente aveva contestato la mancata emissione/notifica dell'ordine, aspetto che la Corte ritiene essenziale per verificare l'effettività dell'inadempimento.
DM 26/3/2001 (art. 5 e art. 3 richiamati in motivazione)
Decreto ministeriale di attuazione della disciplina sui lavori di pubblica utilità: prevede modalità operative (elenco enti convenzionati, indicazioni su ente e tipo di attività) e la necessità di atti formali per l'avvio dell'esecuzione; la Corte richiama la normativa per spiegare come debba essere verificata l'iniziativa dell'organo competente.
art. 54, comma 5, D.lgs. n. 274/2000
Attribuisce al decreto ministeriale la disciplina dei lavori di pubblica utilità; la Corte utilizza il riferimento per collegare la normativa primaria e regolamentare in tema di esecuzione delle sanzioni sostitutive.
art. 33, comma 3, D.lgs. n. 274/2000
Prevede che il difensore o il condannato possano formulare richieste relative all'elenco degli enti convenzionati; citata per sottolineare gli strumenti di cui dispongono le parti nella fase esecutiva.
Massime di principio
- La revoca di una sanzione sostitutiva per inerzia del condannato è legittima solo se previamente accertato che l'organo competente abbia effettivamente avviato la fase esecutiva (notifica dell'ordine di esecuzione); il giudice deve verificare l'iniziativa dell'autorità prima di revocare.
- Il condannato può iniziare volontariamente il lavoro di pubblica utilità presso l'ente indicato in sentenza senza attendere l'ordine del pubblico ministero, ma ciò non solleva l'autorità dall'obbligo di dare impulso formale all'esecuzione quando richiesto dalla normativa.
- Nella verifica dell'adempimento occorre controllare documenti e notifiche relativi all'ordine di esecuzione: l'assenza di lavoro svolto non è automaticamente colpa del condannato se non è provato che l'organo giudiziario o il pubblico ministero abbiano compiuto gli atti necessari.
- Il ruolo di promozione dell'esecuzione, pur spesso attribuito al pubblico ministero nella prassi, può essere assunto dal giudice che ha emesso la sentenza a seconda della disciplina speciale applicabile; pertanto bisogna accertare quale sia l'organo competente nel singolo regime normativo.
- Prassi operativa consigliata: prima di disporre la revoca della sanzione sostitutiva, il giudice dell'esecuzione deve chiedere e valutare la documentazione sull'ordine di esecuzione/notifiche e dare la possibilità al condannato di provare l'inizio spontaneo o le ragioni dell'inerzia.
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