Sentenza n. 8/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del certificato con esito interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo del -OMISSIS- prot. uscita n. -OMISSIS- e dell'unito provvedimento antimafia di contenuto interdittivo adottato nei confronti della società ricorrente nonché della nota allegata al predetto provvedimento, notificata contestualmente; - del provvedimento adottato dal dirigente del Settore Sviluppo Economico, Cultura e Turismo del Comune di Reggio Calabria prot. -OMISSIS- con il quale è stato disposto il divieto con effetto immediato di proseguire l'attività di panificazione e l'esercizio di vicinato nel settore alimentare oggetto di s.c.i.a.; - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese le indagini istruttorie sottese agli atti impugnati, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria, con il conseguente divieto comunale di prosecuzione delle attività di panificazione e di esercizio di vicinato alimentare oggetto di SCIA
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato una nuova informazione antimafia interdittiva, adottata all'esito di un'istanza di riesame della precedente interdittiva già giudicata legittima dal TAR, nonché il conseguente provvedimento comunale che aveva vietato la prosecuzione delle attività economiche oggetto di SCIA. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione, insussistenza di concretezza e attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa, irrazionalità della disciplina e mancata considerazione degli elementi favorevoli indicati nell'istanza di riesame: decorso del tempo, sopravvenute forme di prevenzione amministrativa antimafia, sentenza della Corte costituzionale n. 180/2022 e dissequestro dell'impresa individuale. Ha sostenuto che l'interdittiva si fondasse essenzialmente sul procedimento penale riguardante il marito e che non fossero state considerate la propria estraneità e l'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa. Con il secondo motivo ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011, nella parte in cui consente che gli effetti interdittivi e decadenziali si producano anche prima del controllo giurisdizionale e senza adeguate garanzie difensive, deducendo la violazione di plurimi parametri costituzionali, convenzionali ed eurounitari. Con il terzo motivo ha censurato la legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 67, 89-bis e 94 del d.lgs. 159/2011, sostenendo che l'interdittiva avrebbe natura sostanzialmente penale e che il divieto di esercitare attività commerciale sarebbe applicato senza le garanzie del giusto processo, della riserva di giurisdizione, della presunzione di non colpevolezza e della personalità della responsabilità. Con il quarto motivo ha dedotto l'illegittimità derivata del provvedimento comunale, ritenuto conseguente all'interdittiva prefettizia.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nuova interdittiva era sorretta sia dagli elementi già valutati nella precedente interdittiva, sia da ulteriori circostanze sopravvenute: la posizione del coniuge della ricorrente, detenuto per associazione mafiosa con ruolo apicale; le cointeressenze economiche e i rapporti familiari; le interdittive riguardanti imprese riconducibili a familiari; la procedura di sequestro dei beni; le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia; la condanna della sorella e la confisca disposta nei confronti del coniuge della sorella. Tali elementi, valutati complessivamente secondo una logica probabilistica e prognostica, confermavano l'attualità e la non occasionalità del rischio di permeabilità mafiosa. La ricorrente non aveva contestato specificamente tutti i profili motivazionali della nuova valutazione prefettizia e aveva prodotto soltanto il dispositivo del decreto di dissequestro, senza indicare quali elementi del provvedimento avrebbero dimostrato il radicale venir meno del quadro indiziario. Il TAR ha escluso che la Prefettura avesse omesso di considerare il tempo trascorso, il mutamento normativo e le misure di prevenzione collaborativa: il decorso del tempo era stato valutato alla luce dei nuovi elementi; le misure di cui all'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 erano state ritenute inapplicabili all'impresa individuale, per l'assenza di alterità soggettiva tra persona fisica e impresa e quindi di una struttura organizzativa suscettibile di bonifica collaborativa. Il giudice ha inoltre rilevato che il provvedimento era stato adottato prima dell'introduzione dell'art. 94.1 del Codice antimafia e che, in applicazione del principio tempus regit actum, la sua legittimità doveva essere valutata secondo la disciplina vigente al momento dell'adozione. La mancata valutazione dei mezzi di sostentamento della titolare e della famiglia non determinava quindi l'illegittimità dell'interdittiva, pur potendo la novella rilevare per un eventuale aggiornamento successivo e per la limitazione degli effetti nei confronti dell'impresa individuale. Le censure di illegittimità costituzionale sono state respinte perché già esaminate e rigettate nella precedente sentenza relativa alla medesima vicenda, con motivazioni richiamate e confermate. Conseguentemente è stato rigettato anche il motivo di illegittimità derivata del provvedimento comunale, adottato in presenza dell'interdittiva prefettizia. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Impone al ricorrente di esporre specificamente i motivi di ricorso; la mancata contestazione specifica dei diversi profili motivazionali dell'interdittiva indebolisce la censura.
art. 56 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare monocratica; nel caso concreto l'istanza è stata rigettata per l'insufficiente documentazione del pregiudizio grave e per la consistenza del quadro indiziario.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
Prevede il controllo giudiziario; il giudice ha richiamato il rigetto della misura e ha ritenuto non applicabili, nel caso concreto, le misure di prevenzione collaborativa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure amministrative di prevenzione collaborativa presuppongono, secondo la motivazione condivisa dal TAR, una struttura organizzativa suscettibile di bonifica; tale requisito è stato escluso per l'impresa individuale.
art. 94.1 d.lgs. 159/2011
La novella consente al Prefetto di valutare se l'interdittiva privi dei mezzi di sostentamento il titolare dell'impresa individuale e la sua famiglia e di limitare alcuni effetti; non era applicabile alla legittimità di un provvedimento adottato anteriormente, in forza del principio tempus regit actum.
art. 92 d.lgs. 159/2011
La questione di legittimità costituzionale relativa agli effetti dell'informazione interdittiva è stata ritenuta infondata, in continuità con la precedente decisione resa nella medesima vicenda.
artt. 67, 89-bis e 94 d.lgs. 159/2011
Il loro combinato disposto non è stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e convenzionali dedotti; l'interdittiva antimafia non è stata assimilata a una sanzione penale soggetta alle garanzie del processo penale.
Massime di principio
- La legittimità di un'informazione antimafia interdittiva può fondarsi su una valutazione complessiva e prognostica di molteplici elementi, anche relativi a rapporti familiari, cointeressenze economiche, imprese collegate, procedimenti di prevenzione e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, purché il quadro indiziario evidenzi in modo non occasionale e attuale il rischio di permeabilità mafiosa.
- In sede di riesame di una precedente informazione antimafia, il decorso del tempo non impone di per sé un esito liberatorio: l'autorità prefettizia deve valutare l'attualità del rischio alla luce delle circostanze sopravvenute, anche quando queste confermino o aggravino il quadro indiziario già esaminato.
- Chi chiede l'aggiornamento di un'informazione antimafia deve indicare e documentare specificamente gli elementi sopravvenuti idonei a dimostrare il mutamento della situazione; il mero deposito del dispositivo di un provvedimento di dissequestro, senza illustrare gli elementi motivazionali rilevanti, non è sufficiente a smentire il complessivo quadro indiziario.
- Le misure di prevenzione collaborativa previste per l'agevolazione occasionale non sono automaticamente applicabili alle imprese individuali quando manchi un'alterità soggettiva e una struttura organizzativa distinta dalla persona fisica, suscettibile di essere sottoposta a un percorso di bonifica.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione; una novella successiva non rende illegittima retroattivamente l'interdittiva, pur potendo rilevare per un successivo aggiornamento degli effetti del provvedimento.
- Il provvedimento comunale che vieta la prosecuzione di attività soggette a SCIA, in presenza di un'informazione antimafia interdittiva valida ed efficace, non è illegittimo per invalidità derivata quando le censure rivolte all'interdittiva prefettizia siano respinte.
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