Tribunale, Sentenza T-273/22
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 luglio 2023. — Engineering - Ingegneria Informatica SpA contro Commissione europea. — Clausola compromissoria – Programma quadro per la ricerca e l’innovazione “Horizon 2020” (2014‑2020) – Progetto “Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities – DANTE” – Convenzione di sovvenzione – Ricorso di annullamento – Relazione finale di audit – Nota di addebito – Atti non impugnabili – Atti che si inscrivono in un contesto puramente contrattuale dal quale sono inscindibili – Irricevibilità – Costi per il personale – Premi calcolati in funzione di obiettivi commerciali – Non ammissibilità al finanziamento – Legittimo affidamento. — Causa T-273/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibili le conclusioni di annullamento contro gli atti di audit e di recupero, ritenendoli inscindibili dal rapporto contrattuale derivante dalla convenzione Horizon 2020 e privi di autonoma portata impugnabile ex articolo 263 TFUE. Ha poi respinto nel merito la domanda proposta ex articolo 272 TFUE, confermando che i premi corrisposti dalla beneficiaria ai dipendenti, essenzialmente collegati a obiettivi commerciali, erano non ammissibili. È stato inoltre escluso il legittimo affidamento, poiché la Commissione non aveva dato assicurazioni idonee a fondarlo.
Clausola compromissoria e ricorso in materia di convenzione di sovvenzione Horizon 2020: irricevibilità dell’azione ex articolo 263 TFUE e infondatezza della domanda ex articolo 272 TFUE sull’ammissibilità di premi salariali legati a obiettivi commerciali.
La questione giuridica
Se gli atti adottati dalla Commissione nell’ambito dell’audit e del recupero di una convenzione di sovvenzione (relazione finale di audit, lettera di chiusura, lettera di conferma e nota di addebito) siano impugnabili con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE oppure se rientrino nel contesto contrattuale della convenzione; e, in subordine, se i premi salariali corrisposti ai dipendenti e calcolati in funzione di obiettivi commerciali fossero ammissibili al finanziamento ex articolo 272 TFUE e se la Commissione avesse violato il legittimo affidamento della beneficiaria.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, quando una controversia nasce da una convenzione di sovvenzione, gli atti della Commissione adottati in sede di audit e di recupero che non producono effetti giuridici vincolanti autonomi ma si inseriscono nel rapporto contrattuale non sono impugnabili con ricorso ex articolo 263 TFUE; la tutela va ricercata nella clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE. Nel merito, i premi salariali calcolati in funzione di obiettivi commerciali o di raccolta fondi non sono costi ammissibili ai sensi della convenzione Horizon 2020, anche se riferiti a obiettivi di divisione o aziendali e anche se soggetti a un tetto massimo; inoltre, la beneficiaria non può invocare il legittimo affidamento in assenza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti della Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 299 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 2, 3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 22.1.3, 22.5.1, 42.1, 44.1, 44.1.3, 57.1 e 57.2 della convenzione di sovvenzione n. 700367
- Modello annotato di convenzione di sovvenzione per Horizon 2020
- Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)
Clausola compromissoria – convenzione di sovvenzione Horizon 2020 – premi salariali e audit
La causa riguarda una controversia tra Engineering – Ingegneria Informatica SpA e la Commissione europea relativa all’esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 700367, conclusa nell’ambito di Horizon 2020 per il progetto DANTE. Il Tribunale, investito di un ricorso fondato sugli articoli 263 e 272 TFUE, ha esaminato sia la ricevibilità dell’azione di annullamento sia la fondatezza delle pretese contrattuali sulla legittimità di alcuni costi del personale.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente, in qualità di coordinatore del progetto, aveva dichiarato costi di personale comprensivi di premi corrisposti a undici dipendenti. A seguito di audit, la Commissione ha ritenuto che tali premi fossero legati a obiettivi di natura commerciale e quindi non ammissibili, riducendo i costi finanziabili e avviando una procedura di recupero con nota di addebito per EUR 48 108,80. La Commissione ha anche notificato la relazione finale di audit e la lettera di chiusura.
Normativa contrattuale rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 6.1, lettera a), iv), della convenzione di sovvenzione, che subordina l’ammissibilità dei costi al fatto che essi siano sostenuti in relazione al progetto e necessari alla sua esecuzione;
- l’articolo 6.2, punto A.1, sui costi del personale;
- l’articolo 6.5 sui costi inammissibili;
- gli articoli 22.1.3 e 22.5.1 sugli audit;
- gli articoli 42.1 e 44.1 e 44.1.3 sul rigetto dei costi non ammissibili e sul recupero delle somme pagate ma non dovute;
- l’articolo 57.2, che attribuisce al Tribunale la competenza in virtù della clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE.
Ricevibilità delle conclusioni ex articolo 263 TFUE
Il Tribunale osserva che gli atti impugnati si collocano interamente nel contesto della convenzione di sovvenzione e non sono scindibili da essa. La lettera di chiusura e la relazione finale di audit sono atti preparatori, privi di effetti giuridici vincolanti autonomi, poiché si limitano a informare la beneficiaria dell’esito dell’audit e non impongono alcun pagamento. Analogamente, la lettera di conferma e la nota di addebito si limitano a richiedere il pagamento di una somma dovuta in base al contratto e non costituiscono esercizio di pubblici poteri né titolo esecutivo in senso proprio. Di conseguenza, il ricorso di annullamento è stato dichiarato irricevibile.
Interpretazione della convenzione e del modello annotato
Nel merito contrattuale, il Tribunale utilizza anche il modello annotato di convenzione di sovvenzione Horizon 2020, pur non vincolante, come ausilio interpretativo del contratto. Da tale documento ricava che sono inammissibili i dividendi/utile distribuiti ai dipendenti e, soprattutto, le integrazioni salariali calcolate in funzione di obiettivi commerciali o di raccolta di fondi. Sono invece ammissibili, a certe condizioni, bonus fondati sulla performance finanziaria complessiva dell’organizzazione, purché non siano inscindibilmente legati a obiettivi commerciali.
Valutazione dei premi controversi
La ricorrente sosteneva che i premi fossero legati a obiettivi economici collettivi e non a obiettivi commerciali individuali. Il Tribunale respinge questa ricostruzione: dai piani di incentivazione emerge che i premi erano calcolati in funzione di margini su ordinativi, acquisizione di nuovi ordinativi, giorni lavorati su un ordinativo e altri targets con chiaro contenuto commerciale; inoltre il margine operativo lordo serviva solo a modulare premi già dipendenti da obiettivi commerciali. Il tetto massimo del premio è ritenuto irrilevante. Ne segue che i premi non erano costi sostenuti in relazione con il progetto né necessari alla sua esecuzione e, quindi, non erano ammissibili al finanziamento.
Legittimo affidamento
La ricorrente invocava tre elementi: l’approvazione di una metodologia di calcolo nell’ambito del settimo programma quadro, un precedente audit su altri progetti e una successiva lettera della Commissione che limitava l’estensione delle constatazioni ad altri finanziamenti. Il Tribunale esclude il legittimo affidamento perché nessuno di tali atti conteneva assicurazioni precise, incondizionate e concordanti sull’ammissibilità dei premi nel diverso contesto di Horizon 2020; inoltre, alcuni atti riguardavano programmi o progetti diversi, mentre la relazione di audit precedente era espressamente qualificata come non idonea a creare aspettative di conformità.
Decisione
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso: irricevibili le domande di annullamento ex articolo 263 TFUE; infondate le domande contrattuali ex articolo 272 TFUE. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nei rapporti contrattuali con l’Unione, gli atti di audit e recupero privi di effetti autonomamente vincolanti non sono impugnabili in annullamento. Sul piano sostanziale, conferma una lettura rigorosa dell’ammissibilità dei costi del personale nelle sovvenzioni Horizon 2020: i bonus legati a obiettivi commerciali restano esclusi anche se inseriti in un sistema di incentivazione aziendale più ampio. Inoltre, il legittimo affidamento richiede assicurazioni specifiche e univoche, non ricavabili da documenti di natura diversa o da verifiche precedenti non esaustive.
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