Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30787/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva rigettato i reclami avverso quattro provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Novara. Il ricorrente deduce: carenza di motivazione degli atti (richiami stereotipati alle relazioni di servizio); omessa comunicazione rituale di data e ora della convocazione davanti al Consiglio di disciplina; irrilevanza disciplinare della "battitura" (intesa come pacifica protesta per la violazione di suoi diritti); contestazione dell'affermazione che avrebbe pronunciato espressioni offensive verso gli operatori penitenziari; eccessiva gravità della sanzione e mancata considerazione delle ragioni che avevano indotto la protesta (in particolare il mancato rispetto di un provvedimento che gli avrebbe garantito la stampa di contenuti da dispositivi digitali).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: i procedimenti disciplinari si sono svolti regolarmente (contestazione degli addebiti e comunicazione della convocazione con giorno e ora risultano dai verbali); le decisioni disciplinari sono adeguatamente motivate con riferimento alle concrete modalità e alla reiterazione della "battitura" (più giorni consecutivi, tre volte al dì, almeno dieci minuti a volta) e agli insulti rivolti al personale, elementi che qualificano la condotta come molesta ai sensi dell'art. 77 DPR 230/2000; il rifiuto reiterato di rientrare in cella e le modalità (arrampicarsi sulle inferriate, necessità di ricondurlo di peso) integrano ulteriori comportamenti rilevanti disciplinarmente per i disservizi e i ritardi arrecati; le sanzioni applicate sono proporzionate alla gravità, alla continuità e alla provocatorietà delle condotte; le iniziative successive dell'amministrazione e dell'autorità giudiziaria possono valere da riscontro ma non sono il fondamento esclusivo della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 77, comma 1, nn. 4), 15) e 16)

    art. 77, comma 1, nn. 4), 15) e 16)

    La Corte ha ritenuto che la "battitura" collettiva e ripetuta possa integrare il comportamento "molesto" previsto dall'art. 77 n.4 quando, per durata, frequenza e impatto, supera la soglia di tollerabilità e arreca turbamento alla comunità penitenziaria; analogamente rileva il rifiuto reiterato di rientrare in cella e le modalità esecutive che provocano disservizi

  • Art. 616, comma 1, primo periodo, codice di procedura penale

    art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    Applicazione della norma per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia - DAP, Rv. 281792)

    Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Rv. 281792

    Principio secondo cui la "battitura" può costituire illecito disciplinare quando, per ragioni di durata, frequenza e conseguenze, supera la soglia fisiologica di tollerabilità della comunità penitenziaria; la Corte di legittimità conferma e applica questo parametro ermeneutico

Massime di principio

  • Per impugnare con successo provvedimenti disciplinari è necessario dimostrare concretamente vizi procedurali (mancata contestazione, assenza di comunicazione di data/ora) o carenze motivazionali specifiche e non censure generiche
  • La "battitura" o altre forme di protesta collettiva sono valutate in base a durata, frequenza, orario e impatto sulla comunità penitenziaria: se superano la soglia di tollerabilità possono essere qualificate come comportamento molesto e sanzionate disciplinarmente
  • Insulti o frasi offensive rivolte al personale cambiano la qualificazione della protesta (da pacifica a lesiva/oltraggiosa) e aggravano la posizione disciplinare del detenuto
  • Il rifiuto reiterato di rientrare in cella e comportamenti che richiedono l'intervento forzoso del personale possono integrare violazioni disciplinari per i disservizi e i ritardi causati
  • Le sanzioni sono valutate anche in ragione della reiterazione e della provocatorietà delle condotte: la proporzionalità tiene conto della persistenza e della gravità degli atti
  • Eventuali iniziative amministrative o giudiziarie successive possono essere considerate come riscontro del comportamento contestato, ma non possono sostituirsi alla prova acquisita nel procedimento disciplinare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.