Cassazione Penale, Sentenza n. 42657/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 13/02/2023 che lo aveva condannato a €3.500,00 di ammenda per violazione dell'art. 10‑bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (ingresso o trattenimento illegale nel territorio dello Stato). Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio processuale per mancata declaratoria di nullità del decreto di citazione e per il fatto che il processo si è svolto in sua assenza nonostante fosse detenuto (il decreto indicava erroneamente lo stato di imputato "libero" e non fu disposto né eseguito il trasferimento in udienza); 2) dedotta insufficienza di prove e richiesta di assoluzione, con riferimento all'art. 530 c.p.p.; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 34 d.lgs. 28/08/2000 n. 274. La Corte ha ritenuto fondante il primo motivo (vizio di diritto processuale: error in procedendo relativo alla mancata traduzione del detenuto) e ha assorbito gli altri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per nullità assoluta insanabile derivante dall'omessa disposizione o esecuzione della traduzione del detenuto in giudizio e dalla conseguente errata dichiarazione di assenza. Ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Livorno, in diversa persona fisica, per celebrare un nuovo e regolare giudizio. Non è stata confermata la condanna impugnata poiché l'atto è stato annullato.
Norme richiamate
art. 10‑bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Norma sostanziale che punisce l'ingresso o il trattenimento illegale nel territorio dello Stato; costituisce il capo di imputazione per cui era stata emessa la condanna impugnata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato ai fini della sintetica esposizione dei motivi di ricorso (articolazione e riassunto dei motivi per la Corte di Cassazione).
art. 530 c.p.p. (comma finale)
Riferimento normativo invocato dal ricorrente per chiedere l'assoluzione in mancanza di prove; la Corte ha però ritenuto assorbito il motivo dalla questione processuale sulla presenza/detenzione.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274
Norma che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; evocata dal ricorrente come motivo di esclusione della pena, ma non decidente dopo l'accertamento della nullità processuale.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità processuali; la Corte discute la giurisprudenza che talora qualifica la mancata traduzione come nullità generale (art. 178) suscettibile di sanatoria, ma aderisce invece all'orientamento che la qualifica come nullità assoluta.
art. 179 cod. proc. pen.
Articolo invocato dalla Corte per qualificare l'omessa traduzione del detenuto come nullità assoluta e insanabile rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (violazione del diritto di difesa).
art. 185, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la nullità della dichiarazione di assenza rende invalidi gli atti successivi, ivi compresa la sentenza, con conseguente annullamento degli atti posteriori.
Massime di principio
- Lo stato di detenzione costituisce legittimo impedimento a comparire: se l'imputato è detenuto e non viene tradotto in udienza senza che abbia rinunciato espressamente alla comparizione, la sua assenza è illegittima.
- L'omessa disposizione o esecuzione della traduzione del detenuto, quando non vi sia rinuncia, viola il diritto di difesa e può determinare nullità assoluta e insanabile degli atti successivi (art. 179 c.p.p.), rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
- Gli atti compiuti dopo una illegittima dichiarazione di assenza del detenuto sono invalidi (art. 185 c.p.p.) e la sentenza basata su tali atti deve essere annullata senza rinvio quando la nullità è assoluta e insanabile.
- Esiste un contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della mancata traduzione (nullità generale sanabile vs nullità assoluta), per cui è importante documentare sempre lo stato processuale dell'imputato e le misure adottate per assicurare la sua partecipazione al dibattimento.
- In casi analoghi la difesa dovrà evidenziare tempestivamente lo stato di detenzione e la mancata traduzione; il giudice di merito deve verificare la regolarità della traduzione o la rinuncia espressa per evitare il vizio insanabile.
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