Sentenza del 25/10/2021 n. 29993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
G. S.r.l. impugna il recupero a tassazione di Euro 47.986,00 relativo al 2006 per costi ritenuti indeducibili perché non inerenti e non documentati (servizi resi da società del medesimo gruppo). In Cassazione ha proposto tre motivi: (1) difetto di legittimazione/ius postulandi dell'Agenzia per mancanza di delega del dirigente che ha sottoscritto l'atto di costituzione; (2) carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, censurando la motivazione per relationem al verbale della Guardia di Finanza; (3) mancata valutazione e insufficiente motivazione sulla documentazione prodotta dalla società circa l'inerenza dei costi e l'economicità delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (difetto di legittimazione) per carenza di chiarezza espositiva e per la non decisività del vizio; ha rigettato il secondo motivo ritenendo legittima la motivazione per relationem quando il contribuente conosce il verbale della Guardia di Finanza; ha invece accolto il terzo motivo ritenendo che la decisione impugnata fosse viziata da assoluta carenza motivazionale perché non ha esaminato la documentazione probatoria prodotta dalla società sull'inerenza dei costi. La sentenza della C.T.R. è cassata limitatamente a questo motivo e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, oltre condanna alle spese del giudizio di legittimità. Decisione resa il 12 ottobre 2021; deposito 25 ottobre 2021.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 3
Grounds for cassation invoked per violazione di norme di diritto o insufficiente motivazione; usato dalla Corte per inquadrare i motivi di ricorso e verificarne fondatezza.
art. 77 c.p.c.
Riferito dal ricorrente in relazione alla capacità di stare in giudizio/ius postulandi; la Corte non ha ritenuto decisivo il profilo processuale dedotto.
art. 366 c.p.c.
Principio di chiarezza espositiva degli atti di impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per violazione dell'obbligo di chiarezza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3
Norme sull'accertamento tributario citate nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che la motivazione per relationem non violi tali disposizioni se il contribuente ha conoscenza del verbale.
D.P.R. n. 633/1972, art. 56
Richiamata nel secondo motivo in tema di motivazione degli atti impositivi; interpretata congiuntamente al principio che la motivazione per relationem è ammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4
Norma processuale tributaria evocata dal ricorrente per sostenere nullità della sentenza; Corte non ha ritenuto fondata la censura generale sulla motivazione, salvo quanto indicato nel terzo motivo.
art. 132 c.p.c.
Principio di motivazione della sentenza; elemento richiamato nella censura per insufficiente motivazione, che la Corte ha ritenuto sussistere rispetto al terzo motivo.
art. 2697 c.c.
Regola sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che l'onere probatorio della deducibilità/inerenza grava sul contribuente, ma l'organo giudicante deve valutare i documenti prodotti.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Regole sulla formazione e valutazione della prova; richiamate dal ricorrente per contestare la mancata valutazione documentale da parte del giudice di merito.
art. 109 T.U.I.R.
Norma fiscale sull'inerenza dei componenti di reddito; al centro della controversia circa la deducibilità dei costi sostenuti con società del gruppo.
Cass. sez. trib., 20/12/2018, n. 32957
Giurisprudenza consolidata secondo cui la motivazione per relationem all'atto della Guardia di Finanza non è per sé illegittima se gli elementi sono noti al contribuente; citata dalla Corte a sostegno della regolarità dell'avviso di accertamento nella parte esaminata.
Massime di principio
- La motivazione 'per relationem' che rinvia al verbale della Guardia di Finanza è legittima se gli elementi richiamati sono già noti al contribuente e non pregiudicano il contraddittorio: non costituisce di per sé motivo di annullamento.
- L'onere di provare l'inerenza e l'economicità dei costi dedotti grava sul contribuente; tuttavia il giudice di merito è tenuto a esaminare e motivare la valutazione della documentazione prodotta: il mancato esame è vizio grave che legittima la cassazione.
- Le censure processuali relative a presunte carenze formali nella costituzione in giudizio della pubblica amministrazione necessitano di chiara ed esplicita illustrazione e di incidenza sul decisum per essere ammesse in Cassazione; argomentazioni vaghe o non decisive vengono dichiarate inammissibili.
- Se il giudice di merito non valuta la prova documentale offerta dal contribuente o non fornisce motivazione sul punto, la Corte di legittimità annulla la decisione e rinvia perché si pronunci correttamente sul merito.
- In casi analoghi, il contribuente deve curare sia l'acquisizione/produzione puntuale della documentazione che dimostra inerenza e congruità delle operazioni, sia la chiara indicazione in giudizio di quali documenti siano decisivi, per evitare che il mancato esame determini una perdita della causa.
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