Cassazione Civile, Ordinanza n. 09212/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'associazione nei confronti di una propria iscritta per il pagamento della quota associativa annuale e di una penale da ritardo, sul presupposto che il recesso da questa comunicato non fosse efficace perché subordinato, secondo le regole associative richiamate dall'ente, alla restituzione di un certificato di iscrizione, del timbro e del tesserino, oltre che alla trasmissione di un'autocertificazione di eventuale smarrimento. L'opposizione dell'iscritta è stata accolta dal giudice di pace, che ha revocato il decreto ritenendo illegittimo subordinare la validità del recesso alla restituzione di un titolo abilitativo o di un attestato di partecipazione a un corso di formazione. L'associazione ha quindi appellato la decisione; il tribunale ha respinto l'appello ritenendo che il recesso non potesse essere condizionato alla restituzione dell'attestato di partecipazione al corso, che l'associata aveva diritto di trattenere. In cassazione l'associazione ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il tribunale aveva reso una motivazione contraddittoria perché aveva confuso il certificato di iscrizione all'associazione, la cui restituzione era stata posta come condizione del recesso, con l'attestato di partecipazione al corso di formazione, mai richiesto all'associata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che l'appello proposto contro la sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità per valore non eccedente euro 1.100, era inammissibile perché non verteva su violazioni del procedimento, della Costituzione, del diritto UE o dei principi regolatori della materia. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza del tribunale, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il giudizio di appello non poteva essere proseguito. Ha inoltre condannato l'associazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità in favore della controparte, con attribuzione anche dell'ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per asserita violazione del requisito di motivazione e della disciplina processuale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione.
art. 113, comma 2, c.p.c.
Indicato, in combinato disposto con l'art. 339 c.p.c., per affermare che il giudice di pace decide secondo equità nelle cause di valore entro il limite previsto.
art. 339, comma 3, c.p.c.
Interpretato nel senso che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o europee o dei principi regolatori della materia.
art. 1342 c.c.
Richiamato dalla ricorrente solo in memoria come questione tardiva, non trattata nella sentenza impugnata e non tempestivamente devoluta al giudice di merito.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Applicato per cassare senza rinvio la sentenza d'appello, essendo il giudizio di appello improseguibile per inammissibilità originaria dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, quando il valore della causa rientra nel limite legale, sono appellabili soltanto per i vizi tassativamente previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c.; un appello proposto per ragioni diverse è inammissibile.
- L'inammissibilità dell'appello, in quanto attinente ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado.
- Quando l'impugnazione di merito è inammissibile ab origine, la pronuncia resa sull'appello non sana il vizio e non produce efficacia conservativa del processo di impugnazione.
- Questioni nuove, o comunque non tempestivamente devolute nei precedenti gradi, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, specie se richiedono accertamenti in fatto non compiuti nella sentenza impugnata.
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