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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06278/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla mancata inclusione di una funzionaria regionale di categoria D nelle procedure interne preliminari al conferimento di 14 incarichi dirigenziali esterni pubblicati in più occasioni tra agosto e dicembre 2013. La Corte d’appello aveva ritenuto che la Regione avesse omesso, o svolto in modo generico e immotivato, la ricerca di professionalità interne idonee, condannandola al risarcimento del danno da perdita di chance per euro 94.770,00. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme civilistiche di buona fede e della disciplina regionale e statale sul conferimento degli incarichi dirigenziali, sostenendo che la ricerca di professionalità interne dovesse riguardare solo i dirigenti e non il personale non dirigenziale; (2) violazione delle regole sulla prova e del principio di disponibilità e valutazione della prova, deducendo che il danno da perdita di chance non poteva essere affermato sulla base di una mera possibilità di conseguimento dell’incarico; (3) e (4) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, in relazione rispettivamente alla mancata qualifica dirigenziale della controparte e alla rilevanza della prossimità del pensionamento; (5) omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla vicinanza al pensionamento della funzionaria. In via preliminare la controricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione, eccezione poi respinta dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo tempestiva la rinnovazione della notificazione dopo il primo esito negativo non imputabile alla ricorrente, in applicazione del principio delle Sezioni Unite sulla riattivazione immediata del procedimento notificatorio. Nel merito ha accolto il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbite le altre censure. Ha ritenuto che, in base alla disciplina regionale applicabile, gli incarichi dirigenziali oggetto di causa potevano essere conferiti solo a soggetti appartenenti alla seconda fascia del ruolo dirigenziale, requisito non posseduto dalla funzionaria di categoria D; pertanto non esisteva alcun dovere giuridico di prenderla in considerazione nella fase di selezione interna. Ha inoltre affermato che la sentenza impugnata aveva riconosciuto il danno da perdita di chance sulla base di una semplice alta possibilità di conferimento dell’incarico, criterio insufficiente rispetto al parametro della concreta probabilità elevata e prossima alla certezza richiesto dalla giurisprudenza. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione e del termine breve per l'impugnazione

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. per il termine di impugnazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova del danno da perdita di chance

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla valutazione della prova

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 1175 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1375 c.c. nel motivo relativo alla disciplina del conferimento degli incarichi

  • art. 1375 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1175 c.c. nel motivo relativo alla disciplina del conferimento degli incarichi

  • art. 19 d.lgs. n. 29/1993

    richiamato dalla ricorrente come norma di riferimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali

  • art. 20 legge regionale Lazio n. 6/2002

    interpretato nel senso che gli altri incarichi dirigenziali sono conferibili solo a soggetti appartenenti alla seconda fascia del ruolo della dirigenza

  • art. 162 regolamento regionale n. 1/2002

    richiamato dalla ricorrente nel censurare la decisione di merito

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla Corte come disposizione di principio in materia di incarichi dirigenziali

  • art. 20 legge regionale Lazio n. 6/2002

    la Corte ne ricava una distinzione tra direttore di dipartimento, direttore di direzione regionale e altri incarichi dirigenziali, questi ultimi riservati ai soggetti della seconda fascia dirigenziale

Massime di principio

  • In tema di notificazione dell'impugnazione, se il primo tentativo non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi conserva gli effetti della richiesta originaria solo se si riattiva con immediatezza e completezza; il superamento del limite di tempo pari alla metà del termine breve ex art. 325 c.p.c. esclude, di regola, la tempestività, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
  • Quando una disciplina speciale riserva il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti appartenenti a una determinata fascia della dirigenza, non può configurarsi un obbligo dell'amministrazione di includere nella selezione interna soggetti privi di quel requisito soggettivo.
  • La perdita di chance è risarcibile solo se la parte prova una concreta probabilità di conseguire il bene della vita, non una mera possibilità astratta o un'alta eventualità non ancora prossima alla certezza; solo dopo tale accertamento può procedersi alla liquidazione equitativa del danno.
  • Ai fini del risarcimento da perdita di chance, il giudice deve distinguere tra il piano dell'accertamento della probabilità concreta dell'esito favorevole e quello della quantificazione equitativa, che presuppone un canone probabilistico serio e verificabile.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo o di vizio motivazionale non può superare una corretta ricostruzione normativa che escluda in radice il presupposto giuridico della pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificatazione del recesso
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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